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ed ai loro giudici. In virtù del decreto del 21 aprile 1866 e conformemente al Senato - consulto del 14 luglio 1865, l'indigeno può dichiarare che egli intende essere retto dalle leggi civili e politiche della Francia. I Tribunali francesi conoscono delle contestazioni fra gl'indigeni nei due casi seguenti: quando nell' atto in questione le parti hanno dichiarato di sottomettersi alla legge francese o che queste si presentano di comune accordo davanti i tribunali francesi; in secondo luogo gl' indigeni ponno sempre produrre appello avverso le sentenze dei loro Cadi davanti i tribunali francesi di prima istanza, se l'oggetto della lite è superiore al valore di 200 lire ma non più di 1,500; e davanti la Corte di appello, se è al di sopra di L. 1,500. Allorquando i tribunali francesi gìudicano delle contestazioni fra Musulmani, essi applicano non la legge francese, ma la legge musulmana; il Giudice è francese in tal caso, ma la legislazione è musulmana. I Giudici fra Musulmani, tranne i casi di sopra citati, sono i Cadi, che costituiscono i tribunali appellati Mahakmacs (1).

Nella materia penale si è affermata la Giustizia francese anche col sistema dei Giurati; gli stessi Musulmani godono naturalmente i beneficii di questa istituzione (2).

Giova riportare l'Elenco delle Leggi e Decreti relativi all'istruzione penale nell' Algeria.

I. 27 settembre 1842. Ordonnance portant organisation de justice (B. officiel n. 128). Ai termini di questa ordinanza, la forma di pro. cedura in materia correzionale e criminale è regolata dalle disposizioni del Codice d'istruzione criminale.

II. 30 novembre 1844. Ordonnance créant une deuxième chambre á la cour d'Alger, le tribunal de Blidah et une seconde justice de paix à Alger. (B. officiel. n. 191). L'ordinanza fissa la competenza della camera e dei tribunali creati conformemente alle disposizioni del capitolo 3.° titolo IV, Libro II del Codice d'istruzione criminale, e degli articoli 142 e 143 dello stesso Codice.

III. 19 agosto 1854. Décret étendant la competence des juges de paix et instituant les cours d'assises. (B. officiel. n. 470). Ai termini di questo Decreto i capitoli del Codice d'istruzione criminale

(1) Nel 1879 la Corte di appello d'Algeri ha giudicato 725 affari, di cui 192 tra Francesi, 41 tra Francesi ed altri Europei, 23 tra Francesi e Musulmani, 10 tra Europei non francesi di nazionalità diverse, 4 tra Europei non francesi ed indigeni, ed infine 455 tra indigeni. Nello stesso anno, sopra 13, 893 affari deferiti ai tribunali civili e di commercio, 6, 308 concernevano contestazioni tra Francesi, 4, 026 tra Francesi ed altri Europei, 1, 788 tra Francesi e Musulmani, 788 tra Europei non francesi ed indigeni, infine 2, 677 tra Musulmani. Tali dati statistici sono riportati da Leroy ·Beaulieau: De la Colonisation chez les Peuples modernes. Ch. V.

(2) Se non che il sistema è buono, ma le conseguenze riescono alle volte nocive, perchè i Giurati sono tutti europei; meglio sarebbe che il Giuri risultasse di elemento europeo ed elemento indigeno.

relativi, 1.o alla formazione delle corti d'assise, 2.° alla procedura davanti la corte d'assise, 3.° all' esame, al giudizio ed alla esecuzione, sono applicabili all' Algeria.

IV. 15 dicembre 1858. Décret créant la première présidence et la chambre des mises en accusation. (B. officiel du ministère de l' Algèrie n. 9). Questo Decreto dichiara applicabili in Algeria: a) I capitoli 6, 7, 8 e 9 del libro I del Codice d'istruzione criminale, modificati dalle leggi del 4 aprile 1855 e 17 luglio 1856; b) La legge del 13 giugno 1856 che porta modificazione degli articoli 189, 201, 202, 204, 205, 207 e 216 del Codice d'istruzione criminale e che abroga l'articolo 200 del medesimo Codice.

V. 15 marzo 1860. Décret concernant les crimes et délits commis par des européens ou des israelites en territoire militaire. Compètence. I crimini, delitti e contravvenzioni commessi iu territorio militare dagli Europei e dagli Israeliti sono deferiti alle corti di assise ed ai tribunali correzionali.

VI. 9 maggio 1868. Loi relative au renvoi par suite de cassation d'un arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d'Alger. (B. officiel du gouvernement. n. 11),

VII. 17 marzo. 1866. Décret fissant la juridiction des juges de paix en territoire militaire. (B. officiel du gouvernement. n. 102). VIII. 24 ottobre 1870. Décret portant organisation du jury et des cours d'assises en Algérie. (B. officiel gouvernement. n. 343). Questo Decreto abroga il titolo III del Decreto del 19 agosto 1854 e porta che le disposizioni del Codice d'istruzione criminale sulla formazione delle corti di assise saranno applicabili all' Algeria, ad eccezione dell'art. 57, § 2.

IX. 30 aprile 1872. Décret qui crée les chefs de circonscription officiers de police judiciaire.

X. 27 gennaio 1873. Loi relative à la compétence des juges de paix en matière de simple police. (B. officiel du gouvernement. n. 471). Questa legge modifica gli articoli 138, 144 e 178 del Codice d'istruzione criminale ed abroga gli articoli 139, 140, 146, 167, 168, 169, 170 e 171 del medesimo Codice; essa è stata promulgata, in Algeria, nel Bullettin officiel degli atti del Governo.

XI. 1° febbraio 1874. Décret constituant officiers de police judiciaires les officiers de boureaux arabes dans les territoires militaires en ce qui concerne les crimes, délits ou contraventions commis par les européens. (B. officiel du gouvernement. n. 520).

XII. 10 agosto 1875. Décret sur l'organisation de la justice. (B. officiel du gouvernement. n. 619). Non si è in nulla derogato per questo decreto alle regole di competenza stabilite dalla legislazione attuale dell' Algeria.

XIII. 30 luglio 1881. Loi modifiant le décret du 24 octobre 1870 sur les cours d'assises et les jury en Algérie. (Bullettin des lois. n. 10, 857. Promulgata nel Giornale officiale del 2 agosto 1881).

XIV. 27 gennaio 1881. Décret portant que dans les cercles de Ghardaia, d' Ain-defra et dans le poste de Mecheria, des officiers de l'armée pourront être investis provisoirement des attributions conférées aux juges de paix. (Bullettin des lois. n. 13, 119). Le leggi anteriori all'ordinanza del 1° settembre 1834, detta ordinanza d'organizzazione, non hanno bisogno di promulgazione speciale; esse sono, secondo una giureprudenza costante della corte di cassazione, divenute esecutive di pieno diritto per la conquista. È così che sono state applicate le leggi più importanti, ed i diversi Codici sono anche esecutivi, senza promulgazione, gli atti legislativi posteriori al 1° settembre 1832, allorchè concernono specialmente l'Algeria o hanno per iscopo di apportare modificazioni alle leggi esistenti.

Rivolgiamo ora uno sguardo alla protezione accordata dalla Francia agli Algerini, che si trovano fuori il loro paese d'origine. I Consoli francesi all'estero si dovevano ben presto assumere la loro protezione, massime nei Paesi in cui esiste la Giurisdizione consolare. Appena avvenuta la conquista della Reggenza, i Consoli francesi nei Paesi dell' Oriente dovevano dare soddisfazione alle istanze di un gran numero d'individui musulmani e giudei, che pretendendosi Algerini, reclamavano sotto questo titolo il godimento dei privilegi annessi alla protezione francese. Allora il Governo di Francia ordinò che gli Algerini che si trovassero lontani dal loro paese dovevano classificarsi nelle soguenti categorie:

1.o Coloro, che dopo l'occupazione sono stati deportati dalla Reggenza;

2. Coloro, che l' hanno abbandonata volontariamente per motivi di religione o di altra natura;

3.o Coloro, che stabiliti o viaggiando nel Levante all'epoca della occupazione, non annunciano l'intenzione di ritornare ad Algeri; 4. Coloro, che nella medesima posizione, annunciano l'intenzione contraria;

5. Coloro, che dopo l'occupazione, hanno trasferiti i loro affari in Oriente.

Gl' individui compresi nelle tre prime classi non ponno essere considerati come appartenenti alla Reggenza; sia che il loro allontanamento da Algeri fosse stato l'effetto della loro propria iniziativa, sia che fosse avvenuto per fatti delittuosi, essi devono egualmente subire tutte le conseguenze di una espatriazione volontaria o della deportazione. Nel primo caso, essi hanno rinunciato spontaneamente al beneficio della loro nazionalità; nel secondo, essi hanno necessariamente perduto tutti i loro diritti, e, sotto l'uno o l'altro di questi rapporti, essi non hanno più verun titolo alla protezione francese.

La posizione degl' individui compresi nelle altre due categorie è del tutto differente; essi hanno conservata la loro qualità di Algerini e sono per conseguenza in diritto d' invocare la protezione francese.

Quanto alla constatazione della origine e della nazionalità loro,

quella degli Algerini della quinta classe è tanto più facile, in quanto che usciti d'Algeri da quando la Francia l'ha occupata, essi devono essere muniti di passaporti regolarmente emanati dalle Antorità locali; per rapporto agli altri, in mancanza di regole fisse che gli usi dell'Oriente non permettono punto di stabilire di una maniera precisa, tutto é rimesso all'apprezzamento degli agenti francesi secondo le circostanze di fatto e di luogo (1).

Queste disposizioni vennero in seguito completate da altre circolari, tutte intese allo scopo di proteggere all'estero i sudditi dell'Algeria (2).

CARO II.

Tunisia

SEZIONE I

Nozioni storiche e situazione politica della Tunisia nell'epoca precedente
al Trattato del Bardo.

L'anno 146 a C. Cartagine era distrutta dai Romani; del suo territorio venne istituita una Provincia sotto il nome di Provincia d'Africa. Gracco vi condusse una Colonia di 6 mila uomini. Ma Junonia fu presto abbandonata. Al sud dell' antica Cartagine Augusto vi fondò una città che ebbe vita prospera rivaleggiava con Alessandria e Costantinpoli; diede alla Teologia i santi Cipriano ed Agostino e divenne sede del Cristianesimo in Africa. Nel 439 fu presa da Genserico; nel 698 dall'arabo Hassan, ma fu distrutta. Sorse Tunisi, che venne presa dai Normanni, poscia assediata da S. Luigi nel 1270.

Fino al secolo XVI, benchè le conquiste africane dell' Impero Turco comprendessero Alessandra ed Algeri, pure Tunisi non entrava nell'orbita della dominazione di Costantinopoli. A quest' epoca gli Osmanli s'impadronirono di Tunisi, sotto la condotta successiva di Khair-Ed-Din, detto Barbarossa, di Kilidj-Ali e del rinnegato milanese Sinan Pascia. La riconquistò Carlo V nel 1535 e nel 1553, il Bey di Algeri nel 1570, poscia Don Giovanni d' Austria nel 1573. Tunisi passò sotto il giogo dei Giannizzeri, i cui capi o Bey avevano ripartito il paese. Questa oligarchia più o meno tirannica si mantenne durante la maggior parte del secolo XVII. Nel 1684, la guarnigione ottomana fu espulsa, e ben presto si costituì immezzo a conflitti di sangue un

(1) Circulaire du 31 janvier 1834, sur la protection à accorder aux Algériens. (2) Circulaise du 3 avril 1845 rélative aux Israélites algériens; Circulaire du 25 avril 1855 sur la protection des Algériens israélites ou musulmans; Circulaire du 6 août 1867, sur le repatrièment des Algériens; Circulaire du 20 janvier 1869, sur la protection des Algériens en pays étrangers.

potere indipendente concentrato fra le mani di un Bey ereditario. Dal 1705, la Dinastia hosseinita regnò senza contestazione sotto la forma di un seniorato musulmano. Da questo periodo il Sultano di Costantinopoli ha esercitato un diritto di suzeraineté su Tunisi; sono stati vincoli di vassallaggio nominale. Il Bey di Tunisi riceveva l'investitura del Sultano. All' avvenimento al trono di un Bey, vi era l'uso di spedire doni di diversa natura a Stamboul. Era un tributo, una « offerta benevola », che pagavasi al Capo della religione musulmana. Il Bey mandava altresì un contingente di milizie al Sultano in caso di guerra. Un contingente fu spedito a Costatinopoli nella guerra di Crimea (1854); ma gli scrittori hanno detto essere stato questo un atto volontario (1).

La Scienza e la Diplomazia hanno portato sempre diverso ed opposto giudizio sul carattere di questo vassallaggio,

Martens ha scritto: Non si può mettere in dubbio che de jure la Tunisia è Stato vassallo della Porta: (2)

Phillimore riconosce la suzeraineté della Porta. Egli indicando le circostanze principali, che notano il riconoscimento per parte delle Potenze europee della suzeraineté della Porta su queste Reggenze (Tunisi e Tripoli), suzeraineté, che esse Reggenze avevano riconosciuta, enumera la regola di negoziare con esso loro mediante la intromissione della Porta, ovvero ottenere la ratifica da parte del Sultano delle stipulazioni conchiuse con le dette Reggenze (3).

« Questo è del tutto esatto, scrive Lawrence; diversamente da quanto avviene nelle Provincie Danubiane (prima della proclamazione della loro indipendenza) gli Stati Barbareschi esercitavano sempre il diritto di trattare direttamente con gli Stati stranieri ». Riconosce frattanto Lawrence che, dalla conquista di Algeri per parte della Francia (1830), Tripoli e Tunisi sono i soli Stati Barbareschi tributarii della Porta.

Ed. Eigelhardt nega recisamente questo vassallaggio e scrive: «Or, pendant cette période (à partir del 1705) de prés de deux cents ans, l'on ne rencontre que quelques rares vestiges d'une apparente souveraineté des Sultans per la régence barbaresque (Tunis) (5) ►.

Calvo riconosce Tunisi come Stato indipendente: «La Reggenza di Tunisi è stata considerata fino al cominciamento del secolo XVIII come una dipendenza o provincia dell'Impero Ottomano. A partire da quest'epoca, i Bey di Tunisi hanno cominciato a conchiudere trattati

(1) E. Eigelhardt: Situation de la Tunisie au point de vue de Droit International. Nella Revue de Droit International. T. XIII. p. 333.

(2) Martens Traité de Droit International. Trad. dal russo. T. 1 p. 121. (3) Phillimore: Commentaries upon International Law. T. I. p. 121. (4) Lavvrence: Commentaries. T. IV. p. 203 Staatsarchiv. vol. XXXIX. 1881, n. 7747, 74, 69, 7463, 7470.

(5) Ed. Eigelhardt: Situation de la Tunisie au point de vue de Droit International, nella Revue de Droit International. N. 14. p. 333.

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