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l'epoca della presa di Costantinopoli per parte dei Crociati, i Veneziani ottennero una parte importante nel novello Impero, che i conquistatori avevano costruito sulla base del sistema feudale. Essi occuparono numerose isole, importanti piazze e porti, il quarto della città di Costantinopoli; ed il Doge potè aggiungere ai suoi titoli quello di Signore del quarto e mezzo dell'Impero romano. Dopo 57 anni, l'edificio costruito dai Latini crollo; e Michele Paleologo entrò nella Capitale; ma i Veneziani furono assai abili ed assai forti per mantenersi nei loro possedimenti di Candia, di Eubea e di Cipro. Essi negoziarono coi Greci e da quest'epoca ebbero a Costantinopoli un agente diplomatico, che si appellava Bailo, bailus, parola di cui il senso primitivo è pedagogo, tutore e difensore. Per qualche tempo, il Bailo fu come un sovrano; egli comandava tutto un quartiere di Costantinopoli, compariva in pubblico circondato da guardie, esercitava sulla colonia una piena giurisdizione ed anche quando, dopo l'invasione dei Turchi, si vide ridotto a non essere che un semplice ambasciatore, egli continuò a prendere sotto la sua protezione molti abitanti stranieri alla Repubblica, specialmente Armeni e Giudei, che pagavano con tributo il vantaggio di obbedire a lui soltanto (1).

Adunque, in seguito dell'insediamento della dinastla latina a Costantinopoli (16 maggio 1204) e dopo la ripartizione dell' Impero e della Capitale fra l'Imperatore Balduino ed i suoi Alleati, il Doge Errico Dandolo stabili a Costantinopoli il Governo repubblicano a simiglianza del Governo veneto. D'allora i Veneziani non furono più stranieri a Costantinopoli; essi possedendo una parte della Capitale vi agirono da Sovrani e trattavano sul piede dell'eguaglianza col novello Imperatore. Il Podestà, che li governava, non era un Console d'oltre mare, ma un Vice-Re, un Governatore civile e militare, il rappresentante dei diritti e della sovranità della Repubblica di Venezia.

Ristabilita la dinastia greca a Costantinopoli per opera dei Genovesi, i Veneziani, perduto l'antico potere, ritornarono di nuovo nella classe degli stranieri; nel 1265 e nel 1270 ottennero dall' imperatore Paleologo la reintegrazione in una parte dei loro antichi privilegi.

Ecco una importante stipulazione: se un Greco riceve un torto o una offesa da parte di un Veneziano, il Bailo farà rendere giustizia al primo; se il colpevole fuggisse, si ricercheranno i suoi beni su tutto il territorio veneziano e dovunque i Veneziani avranno un possedimento; se un Veneziano commette un omicidio sulla persona di Greco o di un altro Veneziano, egli sarà giudicato dai Magistrati dell' Impero, ma, se l'omicidio commesso sopra un Veneziano ha luogo fuori di Costantinopoli, il colpevole sarà giudicato dal Bailo.

Il Podestà veneziano lasciando il suo titolo prese quello di Bailo;

(1) Daru: Histoire de Venise. Liv. XIX. ? XI.

egli era il Capo, il Protettore, il Giudice supremo dei commercianti e degli altri sudditi della Repubblica, stabiliti nella Capitale e nelle diverse parti dell' Impero greco.

Il Codice degli Editti promulgati dai Baili di Venezia a Costantinopoli contiene parecchie disposizioni relative ai Giudei di questa Capitale.

Il Bailo conservava parecchi privilegii di cui aveva goduto il Podestà; esercitava i diritti signorili nel quartiere veneziano, riempito di case, di chiese e di osterie e godeva di un potere superiore a quello degli altri Consoli veneziani stabiliti nell' Impero, che gli erano tutti subordinati (1).

Art. II. Nell' Asia Minore.

Anche nell' Asia Minore ed in Siria i Veneziani avevano una giurisdizione consolare. Il Bailo o Console veneziano a Tiro, entrando in funzione, era obbligato di prestare giuramento nella formola seguente: «Io giuro sugli Evangeli, che io renderò buona giustizia a tutti coloro, che sono sotto la giurisdizione consolare a Tiro, ed a tutti coloro, che compariranno dinanzi a me, secondo gli usi ed i costumi della Città, e, se essi non ne avessero conoscenza, io mi regolerò su quello che mi sembrerà giusto e su quello che mi sarà riferito dalle parti » (2).

Aladino, Sultano d'Icona, stipulò il trattato del 1219; in esso si stabiliva che, se contestazioni sorgessero fra Veneziani e persone di altre Nazioni latine, come i Pisani ecc., esse dovevano essere giudicate dai più probi fra i Veneziani, eccetto il caso di ferite e di omicidii, ed in generale dei crimini, di cui egli stesso si riservò la cognizione.

I Veneziani dal canto loro s' impegnarono a praticare la reciprocanza nei loro Stati verso i Musulmani d' Icona (3).

Nel 1229, i Veneziani ottennero dal Sultano Melek-Ali il diritto di avere in Aleppo una Corte ed un Bailo, che solo avrebbe a pronunciare in caso di contestazione, di rissa e di omicidio. Si convenne che il lunedì di ciascuna settimana, l' Emiro terrebbe seduta per fare diritto ai reclami dei Veneziani contro ciascuno (probabilmente degl'indigeni) (4).

Art. III. Nell'isola di Cipro.

'(1) Miltitz. Manuel des Consuls. T. II. Liv. II. Ch. II. Sec. III.
(2) Miltitz: Manuel des Consuls. T. II. Liv. II. Ch. II. Sect. III.

(3) Miltitz: Manuel des Consuls. I. II. Ch. II. Sect. III; Icona, antica Icouium, oggi Konich, la sede del Pascià che regna sulla parte orientale della Caramania, in cui si comprendono l'antica Ponfilia, la Pisidia, la Licaonia, la maggior parte della Cappadocia e Cilicia.

(4) Marin. Histoire du commerce des Vénitiens. T. VI. lib. III. Cap. III. p. 249.

Il Bailo di Venezia nell'isola di Cipro doveva rendere giustizia ai sudditi del Re, certamente nel caso in cui essi agissero contro i Veneziani, e, se egli non lo faceva, era loro permesso di fare ricorso al Re.

Tali concessioni i Veneziani l' ebbero la prima volta nel 1306, conseguirono allora il diritto di avere a Nicosia, a Fama gosta e Limissa una Chiesa, una loggia, una fattoria, una casa per il Bailo ed altre case per uso dei funzionarii veneziani; il tutto sopra un terreno sottomesso alla loro giurisdizione, ma che doveva restare aperto. Questi privilegi furono confermati nel 1328 dal Re Hugues e nel 1360 da Pierro.

Il Bailo Veneziano era in Cipro come un secondo Re,

Il Regno di Cipro fu ceduto ai Veneziani il 1489 e nel 1571 cadde in potere dei Turchi (1).

Art. IV. Nell' Armenia.

La Repubblica di Venezia nel 1201 conchiuse un trattato col Sovrano dell' Armenia; tale trattato venne confermato nel 1245; stipulava che, se vi fossero contestazioni o discordie fra due Veneziani, la Corte del Re sceglierebbe una persona onesta della nostra Nazione per metterli di accordo; se la contestazione fosse tra un Veneziano ed un Armeno, ed in caso di omicidio, i Giudici della Corte del Re ne avrebbero la competenza; e, se in una querela o contestazione, nessuno della loro Nazione volesse giudicarli e riconciliarli, l'Arcivescovo sarebbe giudice ed arbitro.

Nel 1333 il Re Leone III, con un atto del 10 ottobre, accordò ai Veneziani nuove concessioni. Nel 1335 venne fatto un nuovo trattato, con cui si riconfermava il rinnovamento di tutti gli antichi privilegi e parecchie nuove concessioni molto importanti vi erano per la libertà e la sicurezza del commercio (2).

Art. V. Nell'Impero di Trebisonda.

A Trebisonda il Console di Venezia adempiva le sue funzioni, assistito da due Consiglieri permanenti, che dovevano essere presi fra i Nobili veneziani; era punito con una grave multa chi vi si rifiutava, senza giusto motivo. Non trovandosi un Nobile veneziano nel dipartimento del Console, il Console agiva solo (3).

A Sinope, il Console veneziano, nelle occasioni più importanti, era assistito da un Consiglio di dodici membri, presi probabilmente fra i commercianti veneziani, che risiedevano o soggiornavano in questa Città (4).

(1) Marin: Histoire du commerce des Vénitiens. T. IV. Liv. II. C. II. p. 299. Depping: T. II. Ch. IX. p. 85.

(2) Marin: Histoire du commerce des Vénitiens. T. IV. Liv. II. ch. V. pag. 155- 162. Pardessus: Col. T. III. Introd. p. XVII.

(3) Marin: Histoire. T. IV. Liv. I. Ch. IX. p. 92, 93.

(4) Marin: Histoire. T. IV. Liv. I. Ch. IX. p. 90, 91. Filiasi: Saggio sull'antico commercio dei Veneziani. Part. I.

Consolato a Soudak, ottennero la facoltà

A. VI. Presso i Tartari del Mar Nero. Nel 1287 la Repubblica di Venezia istituì un allorquando, in forza di un trattato conchiuso, di commerciare in questo porto, come in quello di Caliero e Prevento. Nel 1383 stipularono un altro trattato col Khan di Soudak, ed ebbero, a dispetto dei Genovesi loro rivali, la concessione di una nuova fattoria designata sotto il nome di Città nova. Questo trattato contiene la seguente clausola a riguardo dell'esercizio della giurisdizione nelle contestazioni fra Veneziani e Greci: «Se qualche veneziano avesse una contestazione con qualche Romano (Greco), il Signore di Soudak ed il Console vi provvederanno; se i Vostri avessero qualche cosa a reclamare da qualcuno di questo Impero, o da qualche Romano, il Signore giudicherà » (1).

Il Console veneziano a Tarca esercitava il potere giurisdizionale assistito dal Consiglio dei dodici scelti fra i Nobili veneziani.

Aveva bisogno dell'assentimento di questo Consiglio anche quando dovevasi recare all' Orda (tenda e poscia campo, residenza) dell' Imperatore o a quella di uno di Generali o Ministri dell'Imperatore (2). Art. VII. In Bulgaria.

La Bulgaria, nelle vicinanze dell'Impero Greco, nella contiguità sua al Mar Nero, attirava l'attenzione dei Veneziani per l'esercizio del loro commercio. Nel 1352 conchiusero un trattato col Sovrano di questo Paese, che risiedeva a Nicopoli ed aveva il titolo d'Imperatore di Zagora. Vi si contenevano molte stipulazioni circa il commercio e la navigazione; vi si conteneva che un Veneziano potesse comprare un terreno, costruire una chiesa ed una loggia, che in caso di naufragio di bastimenti veneziani i naufraghi fossero salvi nelle loro persone e nei loro beni, che i Veneziani solo potessero conoscere e provvedere alla successione di un veneziano morto intestato, che non si potessero apporre i suggelli nelle case dei Veneziani, nè portar via degli effetti come pegno di un credito prima che si fosse fatto ricorso ai Tribunali, che il padre non dovesse rispondere dei misfatti del figlio, nè il figlio di quelli dal padre. Di queste guarentigie era circondata la Giurisdizione Consolare permessa ai Veneziani (3). Art. VIII. In Barberia.

Venezia stipulò col Sovrano di Tunisi il trattato del 1251; fu stabilito che nessuno potesse entrare in un fondaco destinato alla dimora dei Veneziani, senza loro permesso; che il Doge di Venezia dovesse inviare nel fondaco il Console per rendere la Giustizia ai Veneziani e per governarli.

Nel 1271 venne rinnovato il trattato del 1251; fu stabilito che non

(1) Marin: Histoire. T. 1II. Liv. I. Ch. V.

p.

71.

(2) Marin: Historie. ecc. T. IV. Liv. IX. Ch. IX. p. 92, 93.

(3) Filiasi: Saggio sull'antico commercio dei Veneziani. Part. I.

fosse posto in Tunisia verun impedimento alla partenza delle navi veneziane, che, se dei corsari veneziani cagionassero torti sia a qualche Saraceno, sia a qualche Cristiano in pace col Re di Tunisi, il Governo Veneziano dovesse occuparsi del fatto ed ordinare il debito indennizzo; che nessun Veneziano, sotto qualsiasi pretesto, venisse immischiato nella questione; che, in qualunque punto della Giurisdizione tunisina arrivasse un commerciante veneziano, non venisse assoggettato ad alcun peso se esibisse il documento di aver pagato la tassa.

Il Doge tratterebbe i Saraceni a Venezia come i sudditi di qualunque altra Potenza amica.

Nel trattato del 1305 venne stabilito che i Veneziani potessero avere fondaco, chiesa e oratorio in ciascuna contrada del Regno; che il Console dovesse pronunciare non solo nelle contestazioni fra i nazionali, ma altresì in quelle che sorgessero tra Veneziani e Saraceni o individui di altre nazioni, e, se il Console non volesse pronunciare, lo facesse la dogana.

Nel 1320 fu conchiuso un altro trattato notevole pei privilegi stipulati relativamente alla carovane ed al commercio di terra che i Veneziani con questo mezzo facevano in Africa; che ciascun fedele Musulmano fosse tenuto di prestare aiuto e soccorso al Console di Venezia, allorchè questi glielo dimandasse, per gl' individui suoi nazionali e per le loro carovane, che nel caso di contestazione tra un Veneziano ed un altro Franco nessuno potesse immischiarsi per definirla, tranne un Veneziano (1).

Venezia nel 1356 conchiuse un trattato col Governatore di Tripoli ed ottenne il diritto di trafficare liberamente nell'interno dello Stato tripolitano e lungo la costa; si riservavano i Veneziani a Tripoli un' fondaco per il Console, pei commercianti e per gli altri sudditi veneziani, come per il deposito delle loro merci. Il Console aveva la Giurisdizione sui Veneziani e poteva nominare dei Vice-consoli in ogni altro distretto del Paese (2).

Art. IX. In Egitto.

Relazioni estese avevano i Veneziani in Egitto. Conchiusero nel 1238 un Trattato col Sultano Melek-el-Adel, ad Alessandria; erano importanti le clausole seguenti: mantenimento in magazzino delle merci ipotecate a Veneziani e facoltà di adire il Giudice della terra in caso di contestazione; che nessun Veneziano potesse essere trattenuto o assoggettato a molestie per un male che un Corsaro avesse fatto ad un Saraceno; che, quando un Veneziano avesse una contestazione con un Cristiano, il Console deciderebbe; se la contesa fosse

(1) Marin: Histoire. T. IV. Liv. III. Ch. IV. p. 287-288. Hammer: Geschichte des ösmanischen Reichs. T. III. Erläuterungen des XXV Buchs. p. 691. (2) Marin: Histoire. T. IV. Liv. III. Ch. IV. p. 189-295. T. V. Liv. I. Ch. IV. p. 46. Miltitz: Manuel. ecc. T. II. Liv. II. Ch. I. Sect. III.

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