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uno straniero, purchè si tratti della semplice applicazione delle imposte sanzionate dai trattati attualmente in vigore, senza che essi tribunali possano riconoscere la legittimità di tasse od imposte non considerate nel trattato.

Con questa aggiunzione si toglierebbe il pericolo di vedere che le contestazioni in materia d'imposte possano venire attribuite ad una Magistratura amministrativa.

Art. V. Competenza nelle cause promosse contro un pubblico uffiziale per abusi commessi nell' esercizio delle sue attribuzioni.

Sotto il regime della Giurisdizione consolare avveniva in Egitto che uno straniero, allorquando credeva che un suo diritto fosse violato da un atto arbitrario od abusivo di un pubblico uffiziale, si rivolgeva al Console, porgeva lagnanza per il danno sofferto ed il più delle volte pretendeva di aver diritto di far risalire l'obbligo del risarcimento sino alla persona del Vicerè. Molti inconvenienti ne derivavano. I privati credevano trovare nel Console un difensore perenne di tutti i piati contro i pubblici funzionarii locali; e spesso esponevano domande prive di fondamento ed esagerate; altre volte disperando di ottenere soddisfazione da qualche Console per una qualsiasi ragione, non muovevano lagnanze per diritti effettivamente violati; ad ogni modo la via diplomatica era male adatta per simili questioni; quindi o si davano ai privati soddisfazioni non dovute, o si negavano le soddisfazioni più giuste. Immensa molestia pel Governo egiziano, che si vedeva costretto a trattare con la Diplomazia straniera di tante vertenze che sul terreno diplomatico non si portano.

Nello schema, che ottenne il suffragio favorevole della Conferenza

vendita; che è sottratta all'apprezzamento ed alla ingerenza del potere giudiziario, e per conseguenza a quella della magistratura mista qualunque misura amministrativa, salvo il caso che si attentasse ai diritti acquisiti di uno straniero 29°

Con sentenze del 12 aprile e 21 giugno 1877 ha deciso che, allorquando un' Amministrazione licenzia un impiegato in seguito a riduzione del personale e senza veruna mancanza da parte sua, questo licenziamento dev'essere considerato come intempestivo a riguardo del funzionario licenziato. Per consgouenza, ai termini dell' art. 492 del Codice civile ed anche in assenza di ogni contratto fissante la durata dell' impiego, l' amministrazione è tenuta ad una indennità verso l'impiegato, questa indennità dev'essere proporzionata alla durata ed al valore del servizio.

mal

Con sentenza del 15 febbraio 1877, ha deciso che un impiegato del Governo non deve essere considerato come cessato di avere questa qualità, che allorquando egli è stato regolarmente congedato o si è dimesso dalle sue funzioni. Fino allora egli continua ad aver diritto al suo stipendio, grado che non gli si affidino occupazioni-Con sentenza del 16 maggio 1878 ha stabilito che gli anni di servizio degl' impiegati dello Stato, anche stranieri, devono essere calcolati secondo il calendario arabo (Giureprudenza dei Tribunali misti. Relazione del Procuratore Generale presso la Corte d'appello per gli anni 1876-77 e 1877-78).

internazionale era appositamente formolato l'art. 19 nella seguente maniera: «Tanto in materia civile che in materia correzionale o criminale l'azione contro un pubblico uffiziale, per abusi commessi nell'esercizio delle sue funzioni, sarà di competenza del Tribunale e potrà essere intentata senza bisogno di autorizzazione amministrativa e senza che perciò venga meno la responsabilità che potrebbe pesare sul Go

verno ».

La Commissione del Cairo esponendo le proposte del Governo egiziano formolò in brevi termini quella riguardante la materia in esame. Nel Progetto francese ed in quello emendato ed approvato dalla Sublime Porta non si fa menzione di questa materia.

In vece vi insisteva la Commissione italiana, deplorando tale lacuna: «A questo riguardo la Commissione deve osservare che approvando la soppressione dell'articolo in discorso, si lascerebbe sussistere uno stato di cose di cui urge in vece di far prestamente cessare i gravissimi inconvenienti. Un rimedio a tali inconvenienti offriva l'articolo, che nei progetti francese ed ottomano non venne riprodotto. Epperciò la Commissione fu tratta a ricercare quali motivi potevano aver consigliata una simile ammissione la quale, se non è suggerita da speciali ragioni politiche, non sembra altrimenti giustificabile. Della esistenza di tali ragioni, nei rapporti degli altri Governi con l'Egitto, la Commissione non fu informata, e sfugge certamente alla sua competenza il fare in proposito delle indagini; ma non eccederà il suo mandato la Commissione, se, in considerazione di ciò che è avvenuto sinora nella trattazione degli affari italiani in Egitto, emette un voto perchè la disposizione di cui trattasi venga conservata nelle basi definitive dell'ordinamento giudiziario di quel pacse» (1).

Nel Progetto definitivo e nel Regolamento accettato dalle Potenze, vi è un assoluto silenzio su questo argomento.

Art. VI. Competenza sui beni Wakfs.

Nel Commento del Codice civile egiziano parleremo della natura di questi beni e delle loro specie. A questo punto notiamo soltanto che, in Egitto ogni individuo maggiore di età può instituire coi suoi beni un Wakf a vantaggio di uno stabilimento pio o di una fondazione religiosa. Alcuni di questi Wakfs rivestono il carattere di veri beni di manomorta e sono amministrati e posseduti da una Amministrazione che da questi stessi beni s'intitola; altri poi tengono della enfiteusi e della sostituzione fidecommissaria; questi rimangono in possesso ed in amministrazione delle famiglie che li hanno costituiti, finchè nelle famiglie stesse non si estingue la successione in linea retta.

Il Governo egiziano aveva formolato nei termini seguenti il suo programma relativo a questa importante materia:

(1) Relazione della Commissione istituita con decreto del 21 aprile 1870 al Ministro Guardasigilli del Regno d'Italia - Atti Parlamenlari 1874-75. Documento N. 120.

« Les nouveaux tribunaux compétents pour les affaires entre indigénes et étrangers et entre étrangers de nationalité différente statueraient sur les questions reélles et immobilières, sauf celles qui concernent les Wakfs dépendant de l'administration des Wakfs » (1).

In tal modo il Governo egiziano intendeva lasciare al tribunale del Mehkemé la conoscenza delle questioni reali ed immobiliari concernenti i Wakfs dipendenti dal Ministero dello stesso nome.

Due vie poteva scegliere la Commissione: o prestare il suo assentimento alle idee del Governo egiziano e così venire a sottrarre una vasta categoria di beni all'azione delle future leggi ed alla competenza dei nuovi Tribunali; ovvero decidere di sottoporre tutte le cause relatiye ai beni Wakfs alla giurisdizione dei nuovi Tribunali. Nel primo caso si sarebbe introdotta una eccezione la quale avrebbe potuto compromettere l'esito felice della riforma; nella seconda ipotesi avrebbe preso un provvedimento troppo radicale, capace di produrre grave perturbazione nell'ordine sociale stabilito; provedimento certo più logico, ma inopportuno in vista dei timori che giustamente si concepivano per la introduzione di tanti cambiamenti.

I Delegati italiani proposero di tener conto della distinzione fra i beni Wakfs amministrati dalla Direzione dello stesso nome, e tutti gli altri beni compresi sotto tale denominazione. Tale distinzione permetteva di limitare l'eccezione che l'Egitto pensava di fare, alle sole azioni petitorie, relative ai beni amministrati dalla direzione dei Wakfs, per le quali sarebbe rimasta ancora in vigore la regola actor sequitur forum rei. Per le azioni petitorie, senza alcuna distinzione, la competenza dei nuovi Tribunali sarebbe stata senza eccezione.

Il Governo egiziano era partito nella sua proposta dall'idea di rispettare il sentimento religioso della popolazione musulmana; e cosi avrebbe voluto escludere in modo assoluto dalla competenza dei nuovi Tribunali le cause relative ai beni Wakfs.

I Delegati italiani ne vedevano la irragionevolezza e volendo ad un tempo rendere cosa seria e praticamente possibile l'attuazione della riforma, proposero quei temperamenti, che avrebbero per conseguenza resi meno sensibili gl'inconvenienti derivanti dalla restrizione medesima.

Fu dunque stabilito che la competenza dei nuovi Tribunali non avrebbe subito limitazione di sorta nelle azioni possessorie, e che soltanto nelle azioni petitorie relative ai beni Wakfs dipendenti dall'amministrazione dei Wakfs si sarebbe seguita la regola actor sequitur forum rei.

È una disposizione presa dall'antico Diritto Europeo, quando erano in vigore i Tribunali ecclesiastici; i Tribunali laici sostenevano di potere esercitare la loro competenza nel possessorio nelle materie sulle quali in petitorio fossero competenti le curie ecclesiastiche.

(1) Garanties offertes par le Gouvernement égyptien à la Commission du Caire.

Ecco il testo della decisione presa dalla Commissione:

La Commission n'a pas cru devoir accepter cette réserve (du Gouvernement egyptien) dans son entier.

Dans le système du Gouvernement, l'étranger défendeur à une demande en revendication intentée par un établissement pieux, pouvait être obligé d'aller défendre sa proprieté devant le Tribunal du Mehkemé. La Commissione est d'avis que, dans ce cas, il est nécessaire que l'étranger soit jugé par la nouvelle juridiction.

Ce sera seulement quand il réclamera, contre un établissement pieux, la propriété d'un immeuble possédé par cet établissement qu'il devra exceptionnellement aller devant le tribunal du Mekemé.

Cette exception qui n'a rien de dangereux, s'explique par des raisons le scrupules religieux faciles à comprendre.

Toutefois, comme la question de possession légale détermine la qualité de demandeur ou de défendeur, la Commission est d'avis qu'il est nécessaire que cette question soit resolue par le tribunal nouveau » (1). Il Progetto francese formolò la seguente disposizione: « Art. VIII. 2.o alinea. Les questions possessoires relatives aux Wakfs dependant de l'administration des Wakfs, seront portées devant les nouveaux tribunaux; mais les demandes pétitoires formées par les étrangers contre les établissements religieux pour des biens dont ces derniers seront en possession, seront de la compétence du Tribunal du Mehkemé» (2).

Il Progetto emendato ed approvato dalla Turchia si esprime come segue:

« Art. V. Ne sont pas soumises à ces tribunaux les demandes des étrangers contre un établissement pieux en revendication de la proprieté d'immeubles possédés par cet établissement » (3).

Il Regolamento contiene il seguente articolo.

« Art. 12. Non sono sottomesse a questo Tribunale le dimande degli stranieri contro uno stabilimento pio in revindicazione della proprietà d' immobili posseduti da questo stabilimento, ma essi saranno competenti per decidere sulla dimanda intentata sopra la quistione di possesso legale, qualunque sia l'attore o il convenuto ».

Esprimiamo il voto che nell' avvenire le condizioni del Paese trasformato da questa nuova istituzione possano permettere la soppressione completa della giurisdizione speciale del Mehkemé e l'abrogazione delle leggi sacre musulmane in materia di proprietà fondiaria. Ed è lecito sperare questo benefico effetto in base delle potenti e

(1) Rapport de la Commission internationale réunie au Caire pour l'examen des refomes proposées par le Gouvernement égyptien dans l'administration de la justice en Egypte.

(2) Texte du Projet du Gouvernement français.

(3) Texte du Projet élaboré par la Commission internationale, amendé et approuvé par la Sublime Porte.

molteplici forze che si svilupperanno sotto la protezione della legge e di Tribunali composti in maggioranza di elementi europei.

I germi sono stati già posti. Benchè affidando la competenza delle azioni reali immobiliari ai nuovi Magistrati siasi fatta eccezione per quella categoria di beni Wakfs, la cui proprietà appartiene ad una moschea o ad uno stabilimento religioso, pure questa eccezione è stata circoscritta nei più stretti limiti dalle seguenti limitazioni:

1.o I nuovi Tribunali, anche rispetto a questi beni, sono competenti nelle questioni possessorie.

2. Nei giudizii in petitorio è esclusa la competenza dei nuovi tribunali nell' unico caso in cui lo stabilimento religioso rappresentasse la parte di convenuto e si esercitasse contro il medesimo propriamente un'azione di revindicazione della proprietà d'immobili da esso posseduti; ma, quando lo stabilimento religioso è attore contro qualunque privato, è competente la nuova Magistratura, d'innanzi alla quale il privato deve venire citato.

3. Anche trattandosi di questi beni, la nuova Magistratura è competente a statuire sulla validità dell'ipoteca e su tutte le sue conseguenze, sino alla vendita forzata dell' immobile, ed alla distribuzione del prezzo che ne fosse ricavato.

Il progetto di modificazione del Regolamento presentato dal Governo Egiziano riunisce assieme la materia degli stabilimenti pii o Wakfs e quella delle comunità religiose delle diverse confessioni, delle quali l'ultima è sanzionata da Note e Protocolli speciali passati tra l'Egitto e le diverse Potenze. Per la prima materia il suddetto Progetto limita la portata dell' art. 12 del Regolamento organico (1). Art. V. Competenza in materia ipotecaria.

Una immensa facilitazione alla esecuzione dei giudicati è stata la introduzione di un regolare sistema ipotecario, il che era impossibile sotto il regime delle capitolazioni, con la coesistenza di molteplici giurisdizioni e legislazioni.

Lo notò Lord Layard in un suo discorso alla Camera dei Comuni nella seduta degli 11 luglio 1868: « Nulla favorirebbe di più il commercio, egli dice, e verrebbe in aiuto all' agricoltura, quanto una legge ipotecaria saviamente e regolarmente stabilita; pur nonostante ciò non è possibile in Egitto. Infatti, se un fallito accorda una ipoteca ad un europeo, egli sa perfettamente che in caso di contestazio

(1) Se ne tratta nell'art. 30 così concepito: "Ne seront pas soumises aux tribunaux mixtes les actions contre les wakfs, les patriarcats et les communautés réligieuses de toutes nationalités, comportant soit appréciation de la validité des fondations, dons ou legs, faits en faveur de ces établissements pieux, soit revendication d'un droit dans un wakf; mais, en toutes autres matières, ces tribunaux seront compétents pour statuer, que ces établissements soient demandeurs ou défendeurs Sarebbe un vantaggio che tale Articolo venisse accettato nel Regolamento da modificarsi.

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