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sciute nel suo nuovo Paese, aveva la legge della razza dominante in questo Paese questa aveva maggior titolo per associarsi il nuovo arrivato.

Il Romano portava con sè la sua legge, perchè essa esisteva da per tatto, la sua legge era anche la sola che fosse comune a tutte le classi, che, in seguito dell'esercizio di una industria o d'un commercio, dovevano avere degli affari, da cui potevano nascere vincoli di obbligazione legale fra sudditi dei varii Regni. Quando mancava la prima base dello Stato, che è la determinatezza del territorio, doveva egualmente mancare il principio della territorialità della Legge. È abbastanza nota la famosa lettera scritta da Agobardo a Ludovico il Pio: « Veggonsi spesso conversare insieme cinque persone, che obbediscono a cinque Leggi diverse ». Quindi il costume delle professioni del Diritto: « Ego N. N. ex gente Romanorum, Gothorum, Longobardorum professus ex iure vivere Romano, Gothico, Longobardico ecc. ».

Si aveva dello Stato, della Sovranità e della Legge un concetto, che riguarda il carattere peculiare del Diritto Privato. Si annetteva a questi tre termini una connessione intrinseca e peculiare con la gente particolare in cui lo Stato, la Sovranità, la Legge sorgevano ed alle cui abitudini si attagliavano. Una gente, che da un punto trasferivasi in un altro territorio straniero, riteneva già di aver portato su questo territorio straniero le sue leggi e richiedeva di governarsi come una società a sè, con queste sue leggi. E parimenti lo Stato sul cui territorio tale gente si era stabilita, non vedeva di mal animo che questa gente straniera vivesse una vita a sè e si reggesse con le proprie leggi. Ecco la personalità del Diritto, che dominò tutto il Medio Evo. Questa personalità del Diritto, in forza della quale si permetteva che ciascuno seguisse la legge che gli era indicata dalla propria nascita e non la legge del luogo in cui erasi trasferito, si trovava di accordo e meravigliosamente favoriva i bisogni particolari del commercio fra le regioni lontane. I pericoli, ai quali il commercio era esposto nel Medio Evo, resero necessario lo stabilimento di depositi sicuri per le navi e di una giurisdizione a parte pei negozianti ed i marinai dediti al commercio e che rappresentavano quanto di elemento straniero si muovesse da un punto all'altro in tempi, in cui difficilmente si viaggiava quando non si avessero di mira interessi commerciali. In tal modo si spiega perchè trovasi sempre adoperata la parola commerciante nei primitivi Trattati, che si stipularono a questo obbietto. Uno dei primi bisogni dei commercianti residenti in paese straniero fu quello di ottenere il privilegio di una giurisdizione propria ed autonoma, destinata ad intervenire nelle contestazioni fra i sudditi della medesima nazione. Il commercio aveva usi particolari secondo le differenti contrade; e la gente di ciascuna contrada doveva non solamente essere giudicata secondo le proprie leggi, ma avere altresì tribunali speciali, Magistrati di sua fiducia, Giudici della patria comune. Cassiodoro, segretario di Teodorico II Re dei Goti (453-446), dice

va: «Romanis, Romanus, judex erat; Gothis, Gothus, et sub diversitate judicum una justitia completabatur (1) ».

I giudici dei tribunali istituiti in favore dei mercanti, che venivano di là dal mare e che erano stabiliti in colonie nell'Oriente, furono appellati telonarii, doganieri, dalla parola greca «Oελ ŵy»; baiuli, incaricati di affari, da «BaorάZw»; praepositi, preposti, privêts, gardiens, sénechaux. Il titolo di baiuolo o bailo fu impiegato dai Veneziani, e le denominozioni di telonarii, di mercatores palatii e di vicomtes dai Francesi (2).

Questi agenti, quale che fosse la loro denominazione, erano incaricati di proteggere i loro nazionali, di percepire certa moneta imposta sul commercio, percezioni che furono in seguito appellate « diritto di consolato », e di rendere ai loro connazionali la Giustizia, in nome dei loro Sovrani rispettivi.

Erano i Consolati nelle prime loro manifestazioni, nella forma semplice e rudimentale, che scaturiva dalla vita stessa di quei Popoli.

Ce ne offrono l'esempio i Visigoti, o Goti occidentali, che abitavano nella Spagna. Enrico, che regnò a Tolosa (465-484), diè loro le prime leggi scritte giacchè quei popoli si reggevano anteriormente con un diritto consuetudinario loro particolare. Alarico II (506) incaricò una Commissione riunita ad Adura (Aire in Guascogna) di ridurre il Codice Teodosiano secondo le abitudini del Popolo; e, sotto la direzione del Giureconsulto Aniano, venne fuori il Breviarium Aniani, o legislazione dei Visigoti.

Importante disposizione legislativa fu, che i negozianti stranieri nel Paese dei Visigoti non fossero giudicati dai Magistrati ordinarii della nazione, che in vece questi dovessero avere loro giudici proprii e particolari, che decidessero le loro contestazioni, secondo le loro leggi nazionali. Eccone il testo:

<< Quando i mercanti di oltre mare avranno contese fra loro, che i loro magistrati rendano giustizia secondo le leggi del loro Paese, senza che sia permesso ai giudici dei nostri tribunali d'intervenirci (3)». « Telonarii » erano appunto detti questi Giudici, e non ancora « Consoli ».

(1) Boucher: Consulat de la mer. T. I. Liv. II. Ch. LXVIII, p. 558. (2) "Telonarius dicitur qui exigit tributum „. Du Cange. Tit. VI Col. 1027. Marquardus. Lib. III. Cap. VI. p. 404 % 18.

(3) "Cum transmarini negociatores inter se causam haberent, nullus de sedibus nostris eos audire praesumat, nisi tantummodo suis legibus audiantur apud Telonarios suos,,. Leges Visigoth. Libr. XI, Tit. III. Art 2.

Pardessus: Collection: T. I. Ch. IV. p. 149; Canciani: Barbarorum leges antiquae; Montesquieu: Esprit des lois. Liv. XXI. Ch. XVII e XVIII.

CAPO III.

Il Risorgimento dei Comuni e la istituzione dei Giudici-consoli.

Il periodo, che intercede dalla fine di Carlo Magno alla incoronazione ad Imperatore di Ottone I (884-962), fu il più favorevole al risorgimento dei Comuni, massime in Italia (1).

A noi non importa intraprendere uno studio generale sui Municipii nel Medio Evo e rilevare i caratteri identici e quelli differenziali tra i Municipii italiani e gli altri Municipii di altre contrade di Europa. Ci fermeremo soltanto su quella parte della vita municipale, in cui troviamo la base dei Consolati moderni e faremo un cenno di quei Municipii, che allo sviluppo della istituzione dei Consolati maggiormente contribuirono. Nel secolo XIII in tutti i Paesi dell'Europa occidentale si rivelò vigorosa la potenza dei Comuni, in tutte le lotte di quei tempi, le città si presentano sempre in prima linea; era una vera rivoluzione, che si compiva e che partendo dall'Italia si diramava in tante sfere concentriche in altri Paesi in nome del principio della libertà dei Comuni. Le guerre sostenute dalle città italiane contro gli Svevi, quelle dell'Ansa contro i monarchi del settentrione, il tentativo dei Siciliani (nel 1282) con le splendide giornate dei Vespri, le reiterate rivoluzioni dei Romani, le sollevazioni degli Svizzeri appoggiate dalle città renane e sveve, provano nel loro nesso armonico, che le Città in quei tempi erano in prima linea nel moto della storia e che quel moto era il segno precursore della grande Rivoluzione dei tempi moderni in nome della Nazionalità. Se non che le sole Città italiane presero un posto eminente nella storia, come Stati autonomi. 1. Perchè erano rimaste fortemente impresse le tradizioni degli antichi municipii latini e molto era sviluppata la coltura intellettiva; 2. Perchè l'elemento feudale era rimasto appena sulla superficie, ed i grandi vassalli erano stati indeboliti dai vassalli minori e dalla classe dei liberi proprietarii, massime dopo la celebrata Costituzione di Corrado il Salico; 3.° Perchè lo sviluppo delle industrie manifat

(1) Guizot: Historie de la civilisation en Europe. Septième leçon. Regime intérieur des Communes. p. 215.

Fleger: Das Königreich der Longobarden in Italien.

Tosti: Storia della lega lombarda.

Ricotti: Storia delle compagnie di ventura.

Schupfer: La società Milanese all'epoca del Risorgimento del Comune.

Emiliani Giudici: Storia dei Comuni italiani.

Cantù: Il Convento di Pontida.

Voigt: Storia della lega lombarda

delle sue guerre coll'Imperatore.

Carlini: De pace Constantiae disquisitio.

Pertile: Storia del Diritto italiano.

Vignati: Storia diplomatica della Lega lombarda.

Thierry: Essai sur l'histoire de la formation et des progrès du Tiers Etat.Ch.I.

turiere e commerciali aveva dato un grande impulso a tutte le fonti della prosperità pubblica, su cui innalzavasi la borghesia, che fin d'allora in Italia prese un posto nella gerarchia sociale; 4.° Perchè la lotta tra il Papato e l'Impero fu combattuta principalmente in Italia, e nelle vicende di quella lotta le Città seppero trarre profitto per affermarsi politicamente. E, mentre nelle altre contrade di Europa, si consolidava il feudalismo e col feudalismo l'elemento monarchico, in Italia la vita politica camminava in senso opposto; e, più che l'Unità, lottavasi per la libertà dei singoli Comuni. Quindi magistrati di carattere municipale; in pace, Giudici ed Amministratori; in guerra, Condottieri. E le Città con leggi, magistrati ed erario e milizie, si trovarono effettivamente autonome. Al favore dei tumulti cagionati dalla lotta del Sacerdozio e dell' Impero, proruppe il movimento rivoluzionario, che da vicino a vicino, o per controcolpo, fece rinascere sotto nuove forme e con nuovo grado di energia lo spirito d'indipendenza municipale. E le Città, sul fondo più o meno alterato delle antiche istituzioni romane, costruirono un tipo speciale di politico organamento, ove si trovò assieme il più grande sviluppo possibile della libertà civile col diritto eminente di giurisdizione, con la potenza militare, con tutte le prerogative feudali. Esse crearono dei magistrati che erano nello stesso tempo giudici, amministratori e generali, ebbero assemblee sovrane, ove si decretavano la guerra e la pace; i loro capi elettivi presero il nome di «Consoli». I Consoli erano cittadini, che tenevano ragione pubblicamente; amministravano giustizia a tutti ed in tutto. Tanto potere affidato in mani di cittadini fu causa di profondi dissidii politici; lo si affidò ad uno straniero, chiamato il podestà; l'espediente fu trovato utile e si generalizzò nella possanza delle istituzioni municipali. Ed allora il nome di « Console» rimase ristretto nelle private associazioni ed ai corpi di arti e mestieri.

Dopo la caduta dell' Impero di Occidente e durante la dominazione dei Barbari, le popolazioni italiane, per quanto infelici fossero state le loro condizioni sociali, non cessarono mai del tutto dal col tivare le lettere e le arti e dall' esercitare le diverse industrie. Muratori scrive: « Nullum sane tempus excogitari potest, quo commercium aliquod non viguerit inter Italiam ac finitima regna, praesertim vero inter hanc et populos Orientis. Nam ut coetera mercium genera praeteream ex Oriente adferenta erant aromata, et variae telarum ac pannorum species, quae nulla alia tellus suppeditabat. Ipsa quoque Italia vinum, oleum et varia opificia in septentrionales plagas emittebat. Quei procederet mercimonium Longobardis regnantibus, monumenta nulla me docent; rarissima quippe supersunt. Certe nuspiam legimus, gentem illam tentasse classibus aequor, et maritima commercia suis navibus fovisse. » (1)

(1) Muratori: Antiquitates italicae medii aevi. Dissert. XXX.

Ma appunto perchè nè Goti, nè Longobardi esercitarono il commercio marittimo, siamo indotti a ritenere che continuarono ad esercitarlo soltanto gli antichi abitatori; e gradatamente ampliandolo e e sviluppandolo, le città del littorale ne acquistarono ricchezza e potenza. (1) In tanta estensione di commercio vi dovevano essere leggi per regolare i negozii e decidere le liti; continuarono perciò ad essere in voga il Diritto romano e le consuetudini già prima introdotte e certamente altre ancora, che per le nuove condizioni si introdussero rebus ipsis dictantibus, usu exigente et humanis necessitatibus (2). E per verità appena un cenno se ne trova nell' Editto di Teodorico (3) e nulla nelle leggi longobardiche. Si fa menzione di una greca. compilazione col titolo « Νόμος Ροδίω Ναυτικός » (Ius navale Rhodiorum), che non deve confondersi con la Lex Rhodia de jactu, di cui si parla nel Dig. lib. XIV. X. 2-In vece questo Ius navale Rhodiorum è la Legge Rodia marittima di cui ha parlato il Freccia (4). In tale errore è caduto il Giustiniani (5); ma il Pardessus inclinava per una opinione più esatta. (6)

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Nello svolgersi delle relazioni commerciali, si venne preparando la istituzione dei Giudici — Consoli, come istituzione di Diritto Interno nelle principali Città. Il termine stesso « Consolare» trovasi di frequente usato sul Continente come sinonimo di « Commerciale ». termini « Sentenza consolare, Condanna consolare, Giurisdizione consolare » esprimono le attribuzioni, i poteri dei « Tribunali di commercio >>.

I

Le espressioni « Giudici-Consoli, Consoli di commercio » si riferiscono alla medesima istituzione. (7)

« The origin of this institution is probably traceable to that Domestic Consulate which, after the fall of the Western Empire, was, during the earlier part of the Middle Ages, founded in most of the maritime cities of the south of Europe connected with commerce and navigation, the iurisprudence and authority of which rested mainly

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(1) Rilevasi dalle lettere di Cassiodoro che Teodorico (492-526) volle una flotta di mille navi dette dromoni ed in breve la ebbe, e, passandola a rassegna nelle acque di Ravenna, disse non habet quod nobis Graecus imputet, aut Afer insultet, (Cassiodoro: Variar. II. 31. V. ep. 16. 17). Cassiodoro scrive: « Cum nostrum animum frequens cura pulsaret, naves Italiam non habere, tanta lignorum copia suffragantur, ut ait is quoque provinciis expetit transmittat >. Cit. ep. 16. Dopo Teodorico i Goti mantennero una flotta, e lo dimostrano le loro spedizioni in Sicilia ed in Grecia e le loro guerre coll' Im. pero d'Oriente (Muratori: Annali. a. 549-551). I Longobardi fecero le storiche spedizioni nelle isole di Sicilia, Sardegna e Corsica (596-507-601).

(2) Fr. 2. II. D. de O. S. I. 2—Inst. ? 2. I,

(3) Rubrica del capo 119.

3.

(4) Freccia: De subfeudis. lib. I. cap. III. de off. Adm. maris. N. 8.

(5) Giustiniani: Dizionario geografico-istorico del regno di Napoli.art. Amalfi. (6) Pardessus: Collection. ch. XXXL. X. V.

p. 227.

(7) De Martens: Le guide diplomatique F. I. p. 238. notes.

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