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Una modificazione vi è stata circa la situazione del ministro residente della Francía a Tunisi, in forza del Decreto 22 aprile 1882 (1). Con questo Decreto il ministro residente è ad un tempo il rappresentante diplomatico della Repubblica e l'agente diretto dei diversi dipartimenti ministeriali.

Art. 1. « I diversi servizii o stabilimenti, che funzionavano in Tunisia, sotto l'azione del Governo francese, saranno, nei limiti in cui si esercita quest' azione, posti nella dipendenza del dipartimento ministeriale corrispondente della Repubblica ›.

Art. 2. Il ministro-residente a Tunisi sarà il rappresentante diretto di tutti questi servizii ed, a questo titolo, corrisponderà coi ministri francesi dai quali egli riceverà le sue istruzioni ›.

La relazione annessa al Decreto ne spiega il contenuto:

Il Ministero degli affari esteri non può più provvedere a bisogni così varii, ed una nuova organizzazione è necessaria. I servizii, che funzionano in Tunisia a simiglianza dei servizii pubblici francesi e che dipendono dalla nostra azione, devono essere rannodati più direttamente ai relativi dipartimenti ministeriali. L'azione del Ministro di Giustizia si eserciterà sul Tribunale francese; quella del Ministro della mettere guarnigioni in tutti i siti più importanti del paese, i più centrali come i più meridionali (2). Il trattato di Kassar Said o del Bardo ci è sempre sembrato insufficiente. La nostra occupazione della Tunisia non dev'essere, nè limitata, nè temporanea, nè fatta a titolo contestato. Noi dobbiamo essere in questo paese non protettori, ma sovrani. Coi suoi 14 milioni di ettari, nella maggior parte suscettivi di buona cultura, i suoi 1,500.000 di abitanti, il cui numero potrebbe quintuplicarsi se il paese fosse bene esplorato, con la sua grande città di 120,000 anime, con tutta la sua estensione di coste sul Mediterraneo, la Tunisia sarà per la Francia una superba dipendenza. La spedizione di Tunisi è la sola grande cosa che la Francia abbia fatto da 10 anni; è anche la sola impresa seriamente utile per essa compiuta all'estero da 40 anni.

Il Sic vos non vobis non potrebb' essere la eterna massima del nostro paese: L'inetto gridìo e gl' ingiusti disdegni che ha sollevati la spedizione tunisina spariranno.

Se il nostro Governo ha abbastanza preveggenza per mantenere l'occupazione completa e permanente, se specialmente ha abbastanza senno politico per trasformare il protettorato in annessione definitiva, le basi del nostro Impero africano saranno singolarmente allargate e consolidate. Il resto sarà l'opera della perseveranza e del tempo; quando si celebrerà nel 1930 il centenario della nostra spedizione di Algeri, conteremo nelle nostre provincie africane tre o quattro milioni di uomini di origine europea, domineremo tutto il Sudan, il quarto o il quinto di questo immenso continente che si appella l'Africa sarà sotto la nostra dipendenza e riceverà l'impronta della nostra civiltà. Queste prospettive valgono bene alcuni sforzi, alcuni sacrifizii di quel danaro di cui noi possediamo una quantità esuberante „. (Paul Leroy-Beaulieu: La Colonisation chez les peuples modernes. p. 391). (1) Journal officiel. 23 avril 1882.

(2) Économiste français (marzo, aprile, maggio e giugno 1881).

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istruzione pubblica sui nostri istituti scientifici; quella del Ministro dei lavori pubblici sui lavori di posta e ferrovia, ecc. Il Ministro degli affari esteri si restringerà all'azione diplomatica ed alle questioni di interesse internazionale. Tuttavia, come tutti gli affari amministrativi, di qualunque natura essi siano, sono capaci, sopra territorio straniero, di sollevare difficoltà politiche, così converrà che le decisioni prese e le istruzioni date dai ministri competenti sono esaminate da questo punto di vista speciale dal ministro degli affari esteri.

In conseguenza, le comunicazioni scambiate fra i diversi dipartimenti ministeriali ed il ministro residente a Tunisi passeranno pel Ministero degli affari esteri, che le rileverà solo in quanto esse non solleveranno questioni di carattere diplomatico.

Pel ministero della Guerra si tratta di creare compagnie miste composte di elementi francesi ed indigeni; il Ministero dell' istruzione pubblica propone di creare a Tunisi un istituto d' insegnamento primario superiore e professionale, che possa fornire impiegati di commercio, contabili ed agenti per le amministrazioni politiche.

Saranno istituiti un tribunale francese ed una giustizia di pace; questi Tribunali saranno competenti: in materia civile e commerciale, in tutte le cause tra Francesi e protetti francesi, ed in tutte quelle che in virtù delle capitolazioni o trattati appartengono alla giustizia francese. I sudditi del Bey di Tunisi e gli altri stranieri sono ammessi a fare giudicare le loro contestazioni civili e commerciali dalla giustizia francese, allorchè essi dichiarano che le vogliano ad essa deferire, o quando il contratto, di cui si domanda la esecuzione, contiene una stipulazione a questo riguardo. I tribunali francesi hanno cognizioni di tutte le accuse mosse contro francesi o protetti francesi, per crimini, delitti o contravvenzioni. Il Governo è autorizzato a conchiudere nuovi accomodamenti diplomatici sia per determinare o estendere la competenza dei tribunali francesi in Tunisia, che per regolare, se n'è il caso, le condizioni di esecuzione delle sentenze rese da queste giurisdizioni.

SEZIONE III

L'abolizione della Giurisdizione consolare per l'organamento
della Magistratura francese.

Il Governo francese aspettava una occasione per invitare l' Europa a darle un riconoscimento esplicito dell' impresa di Tunisi, e l'occasione era naturalmente presentata dalla necessità di abolire la Giurisdizione dei Consoli nella Tunisia ed insediarvi i tribunali francesi. L'amministrazione della Giustizia in Tunisi in nome della Francia era tra le prime conseguenze degli avvenimenni politici compiuti; e ciò non potevasi attuare altrimenti, che con l'abolizione della Giurisdizione consolare per parte di tutti gli altri Stati. E però, la Tunisia governata dalla Francia entrava nell'orbita del regime degli

Stati Europei, in conformità del quale l'esplicamento della Sovranità di ciascuno Stato nella cerchia del proprio territorio non comporta la esistenza di una Magistratura straniera, che amministri la giustizia in nome di Governi esteri. E da un punto di vista egualmente elevato presentavasi la considerazione, che la Giurisdizione consolare fondata sulla protezione degli stranieri frammezzo alle circostanze speciali dei Paesi non cristiani, perde la sua ragione di essere in uno di questi Paesi, allorquando vengano introdotte in esso Tribunali ordinati e sindacati da un Governo europeo (1).

In una riunione tenuta il 10 giugno 1882, il Consiglio dei Ministri in Francia si occupò del Progetto di Legge sul riordinamento della Tunisia e specialmente della riorganizzazione giudiziaria reclamata dalla Commissione parlamentare. La risoluzione presa fu favorevole alle domande della Commissione; si stabili di creare parecchi tribunali nella Tunisia in vece dell' unico tribunale e dell'unica giustizia di pace, di cui si proponeva la creazione nel Progetto primitivo, esprimendosi la speranza che i servigi resi da questi tribunali progettati indurrebbero gli Stati stranieri ad abolire la Giurisdizione consolare. La legge del 27 marzo 1883 organizzava la Giurisdizione francese in Tunisia. Il Iournal officiel del 28 ne promulgava il testo disponendo che la detta legge avrebbe esecuzione tre giorni dopo la sua inserzione nel giornale ufficiale del Governo tunisino. Insieme alla legge

(1) Riportiamo il contenuto delle spiegazioni esposte dal Ministro degli affari esteri di Francia alle Camere:

Vi sono in Tunisia due popolazioni nettamente distaccate; primieramente i Francesi ed i protetti francesi, in vista dei quali è concepita direttamente la nuova organizzazione; per costoro nessuna difficoltà è possibile; la Francia può regolare come vuole il funzionamento della giustizia che il potere territoriale le lascia rendere ai suoi nazionali. Vi sono inoltre i sudditi del Bey e gli altri stranieri; queste due ultime categorie di persone non saranno di pieno diritto sottomesse ai nuovi tribunali; esse potranno divenire soggette alla loro giurisdizione. Un decreto del Bey potrà sottomettere i suoi sudditi a questi tribunali; e si può affermare che essi accetteranno come un beneficio una giurisdizione che loro presenterà le garantie d' indipendenza e d'imparzialità, che offrono le giurisdizioni europee in generale. Quanto agli stranieri, essi potranno egualmente divenire sotto la giurisdizione di questi tribunali, ma soltanto dopo che saranno stati presi relativi accordi con le Potenze in vista dell'abrogazione delle Capitolazioni. Sono stati aperti negoziati. Tutte le Potenze volta a volta e con premura diversa secondo la loro posizione, i loro interessi, i loro sentimenti a nostro riguardo, tutte le Potenze, tranne una sola, si sono mostrate perfettamente disposte a rinunciare al beneficio delle capitolazioni relativamente alla giurisdizione consolare, dal momento in cui garantie sufficienti fossero loro date dall' organizzazione giudiziaria francese in Tunisia. È disposto che, fino a quando il notariato sarà organizzato da un Regolamento amministrativo pubblico, le funzioni di notaro devono continuare ad essere esercitate nella Reggenza dagli agenti consolari francesi.

stessa, il Iournal officiel del 28 pubblicava un quadro degli stipendi dei magistrati francesi nella Tunisia e la relativa legge di credito, conteneva altresì i decreti di nomina del personale giudiziario francese nella Reggenza. Ecco il testo della Legge promulgata in Tunisia con Decreto beilicale del 18 aprile 1883.

Art. 1. Un tribunale francese e sei Magistrature di pace sono istituiti nella Reggenza di Tunisi. Il tribunale di prima istanza siede a Tunisi; le magistrature di pace hanno loro sede a Tunisi, Goletta, Biserta, Saussa e Kef. La circoscrizione del tribunale si estende su tutta la reggenza. La competenza di ciascuna Magistratura di pace sarà determinata da un Decreto emanato dopo inteso il Consiglio di Stato. In caso che i bisogni del servizio giudiziario lo esigessero, altri tribunali di prima istanza ed altre magistrature di pace potranno essere istituiti mediante regolamenti di pubblica amministrazione, che dovranno determinarne le attribuzioni.

Art. 2. Questi tribunali fanno parte della giurisdizione della Corte d'Algeri. Essi conoscono di tutti gli affari civili e commerciali tra francesi ed i protetti francesi. Essi conoscono egualmente di tutti i processi intentati contro i francesi ed i protetti francesi per contravvenzioni, delitti o crimini. La loro competenza potrà essere estesa a tutte le altre persone mediante arresti o decreti di S. A. il Bey, emanati coll'assentimento del Governo francese.

Art. 3. I Giudici di pace esercitano in materia civile e penale la competenza estesa in conformità del Decreto del 18 agosto 1854. Tuttavia, i Giudici di pace, che risiedono in una città in cui havvi un tribunale di prima istanza non hanno questa competenza estesa se non per le azioni personali e mobiliari in materie civile e commerciale; inoltre essi esercitano la competenza ordinaria conformemente alle leggi ed ai decreti vigenti in Algeria.

Art. 4. Il tribunale di prima istanza conosce definitivamente delle azioni personali e mobiliari fino al valore di L. 3000 e delle azioni immobiliari fino a L. 120 di rendita. In primo grado la sua competenza è illimitata.

In materia correzionale esso decide in primo grado di tutti i delitti e contravvenzioni, la cui cognizione non è attribuita ai Giudici di pace per l'articolo precedente. In materia criminale esso statuisce in ultimo grado su tutti i fatti qualificati crimini, con l'aggiunzione di sei assessori con voto deliberativo, tirati a sorte sopra una lista redatta ogni anno nelle condizioni, che saranno determinate da un Regolamento di pubblica amministrazione.

Se l'accusato o uno degli accusati è francese o protetto francese, gli assessori dovranno essere tutti francesi.

Art. 5. Il tribunale in materia criminale è investito del processo mediante un arresto di rinvio emanato dalla Camera di accusa della Corte di Algeri, conformemente alle disposizioni del Codice di istruzione criminale; la sua decisione è resa nelle medesime forme che i giudizî in materia correzionale.

Art. 6. Il tribunale assistito da assessori, com'è detto nell'art. 4, tiene sei sessioni ogni tre mesi, alle date fissate precedentemente da un Decreto ministeriale.

Art. 7. Salve le deroghe apportate dagli articoli precedenti, le regole di procedura e d'istruzione criminale determinate dalle leggi, decreti ed ordinanze vigenti in Algeria, sono applicabili alle Giurisdizioni istituite in Tunisia.

Art. 8. I termini degli aggiornamenti e degli appelli sono regolati conformemente all'ordinanza reale del 16 aprile 1843. Tuttavia, se colui che è citato dimora fuori della Tunisia, il termine degli aggiornamenti sarà :

Per coloro che dimorano negli altri Stati, o di Europa o del littorale del Mediterraneo e di quello del Mar Nero, di due mesi; per quelli, che dimorano di là da questi limiti, di cinque mesi.

Art. 9. Allorchè si procederà ad inserzioni legali, queste dovranno a pena di nullità essere fatte in uno dei giornali designati all'uopo da un arresto del Ministro residente di Francia a Tunisi.

Art. 10. Le disposizioni dell' arresto ministeriale del 26 novembre 1841 sulla professione di avvocato, e le disposizioni degli arresti e decreti riguardanti l'esercizio della professione di usciere in Algeria sono applicabili in Tunisia. Frattanto i francesi e gli stranieri, che alla promulgazione della presente legge eserciteranno la professione di avvocato in Tunisia, e avranno, nel termine di un mese, a partire da questa promulgazione, indirizzato al ministro residente una domanda all'effetto di rappresentare le parti davanti il tribunale di Tunisi, potranno, dietro avviso del tribunale, dato nella camera di consiglio, inteso il procuratore della Repubblica, essere ammessi per decreto, a titolo eccezionale, ad adempiere le funzioni di avvocato presso questo tribunale.

Art. 11. Il tribunale di Tunisi comprende: un presidente, tre giudici titolari, due giudici supplenti, un procuratore della Repubblica, un sostituto ed un cancelliere. Uno dei giudici designato dal ministro della giustizia adempie le funzioni di giudice d'istruzione. Il numero dei giudici e sostituti potrà essere aumentato e potranno essere istituiti commessi cancellieri per decreti emanati nella forma dei regolamenti di amministrazione pubblica.

Art. 12. I tribunali di pace si compongono di un Giudice di pace, di uno o di più supplenti e di un cancelliere. Un ufficiale di polizia giudiziaria adempie le funzioni di Pubblico Ministero.

Art. 13. Ai tribunali ed alle magistrature di pace sono addetti degli interpreti.

Art. 14. I decreti di nomina e revoca dei magistrati, degli ufficiali ministeriali e degli interpreti addetti a questi tribunali sono sottoposti alle leggi ed ai regolamenti che reggono le giurisdizioni algerine. Le condizioni di età e di capacità per la loro nomina sono le medesime, che quelle richieste per l'esercizio in Algeria delle medesime

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