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26. Proibizione di esigere diritti di successione ed altri sui beni dei Francesi morti in Turchia (1).

27. Proibizione di esigere dai Francesi qualunque tassa, sotto pretesto di tezkeres (autorizzazione, patente), di Meurourié (rimozione, transito all'interno), di bidaat (tassa novella, sopratassa straordinaria), d'ihtissal (spese di ricuperamento) ed altre somiglianti (2).

28. Proibizione di percepire diritti di dogane interne (3).

29. Proibizione di esigere dai Francesi che essi si muniscano di autorizzazione, di permesso dall'autorità locale per l'acquisto in Turchia di merci o per il trasporto delle stesse da un punto ad un altro dell'Impero Ottomano (4).

30. Proibizione di percepire tasse sulle merci appartenenti a Francesi o caricate su navi francesi passanti per gli stretti dei Dardanelli o del Bosforo (5).

31. Proibizione di monopolizzare il commercio dei prodotti dell'agricoltura ed altri in Turchia (6).

32. Proibizione di far pagare delle imposte sulle Chiese e sui Conventi cattolici (7).

Art. V. Immunità diplomatiche e consolari.

1. Diritto di precedenza riconosciuto ai Consoli di Francia sugli ambasciatori delle altre Potenze (8).

2. Diritto di precedenza riconosciuto ai Consoli di Francia negli scali, sui consoli delle altre nazioni (9).

3. Diritto esclusivo agli agenti francesi di proteggere i vescovi ed i religiosi cattolici (10).

4. Diritto per gli ambasciatori, ed i consoli di Francia di proteggere le persone ed i beni degli Europei (anche nemici della Turchia) viaggianti e commercianti sotto la bandiera di Francia (11).

5. Diritto per l'ambasciatore di Francia di avere 15 domestici rayas esenti da imposte (12).

6. Diritto d'inalberare la bandiera nazionale sulle abitazioni consolari (13).

(1) Capitolazione del 1740, art. 22.

(2) Trattato del 1838, art. 2. Trattato della Russia con la Turchia del 1838, art. 3.

(3) Trattato del 1861, art. 4 e 5.

(4) Trattato del 1838, art. 2.

(5) Trattato del 1861, art. 7.

(6) Trattato del 1838, art. 2.

(7) Capitolazione del 1740, art. 33.

(8) Capitolazione del 1740; art. 17, 44.

(9) Capitolazione del 1740; art. 18.
(10) Capitolazione del 1740; art. 32.
(11) Capitolazione del 1740; art. 32, 38.
(12) Capitolazione del 1740; art. 47.

(13) Capitolazione del 1740; art. 49.

7. Inviolabilità delle persone dei consoli e dei loro domicilii; proibizione di tradurli in giudizio e di suggellare le loro case, anche per debiti legali (1).

8. Esenzione dei consoli, negli scali, dalle imposte arbitrarie (2).

9. Diritto per gli ambasciatori ed i consoli di scegliere i loro interpreti; proibizione alle autorità locali di imporre loro dei dragomani (3). 10. Esenzione per gl' interpreti dal diritto di kharatch e dalle imposte arbitrarie (4).

11. Estensione agl'interpreti dei privilegi riconosciuti agli agenti diplomatici e consolari (5).

12. Proibizione alle autorità locali di riprendere ed imprigionare gli interpreti veramente francesi (6).

13. Diritto per la Francia di rimpiazzare, a suo grado, i consoli di Francia negli scali (7).

14. Diritti per gli ambasciatori ed i consoli di rilasciare dei passaporti validi in Turchia (8).

(15) Diritti per gli ambasciatori ed i consoli di Francia di scegliere i giannizzeri, che gli agenti francesi vorranno; obbligo agli ufficiali delle milizie di proteggere i giannizzeri scelti (9).

16. Esenzione per gli ambasciatori ed i consoli dal diritto di dogana e dal badj sulle provvigioni ecc., che essi fanno venire per il loro uso (10).

17. Esenzione da tutti i diritti sulle uve ed i vini che fanno venire gli ambasciatori,i consoli, vice-consoli ed interpreti pel loro uso (11).

Art. VI. Diritti di giurisdizione riconosciuti ai Tribunali consolari. 1. Diritti pei Tribunali consolari di Francia di conoscere esclusivamente di tutti i crimini, delitti e contravvenzioni commessi da Francesi verso Francesi (12).

2. Diritti pei medesimi Tribunali di conoscere esclusivamente di tutte le contestazioni o dei processi civili e commerciali che si elevano tra Francesi (13).

3. Diritto pei Francesi e protetti francesi di non essere giudicati in materia di semplice polizia, di polizia correzionale e criminale che

(1) Capitolazione del 1740; art. 16, 48.

(2) Capitolazione del 1740; art. 25. (3) Capitolazione del 1740; art. 45.

(4) Capitolazione del 1740; art. 43.
(5) Capitolazione del 1740; art. 13.
(6) Capitolazione del 1740; art. 46.
(7) Capitolazione del 1740; art. 25.
(8) Capitolazione del 1740; art. 63.
(9) Capitolazione del 1740; art. 50.
(10) Capitolazione del 1740; art. 18.
(11) Capitolazione del 1740; art. 51.
(12) Capitolazione del 1740; art. 15.
(13) Capitolazione del 1740; art. 26.

dai Tribunali francesi, quale che sia la nazionalità delle vittime delle contravvenzioni, dei delitti e dei crimini (1).

4. Diritti pei medesimi Francesi e protetti di non essere giudicati se non dai Tribunali consolari di Francia, allorchè i Francesi sono convenuti, in materia civile e commerciale, contro sudditi Ottomani (2). 5. Diritti pei Consoli soli di punire i loro dragomani (3).

6. Diritti pei Francesi e gli altri Europei di non accettare i Tribunali locali per giudicare le contestazioni civili e commerciali che si elevano tra Europei di nazionalità differenti (4).

7. Diritto pei Francesi attori davanti i Tribunali locali di non essere giudicati che in presenza del dragomano del loro consolato (5). 8. Diritto pei Consoli di Francia di raccogliere ed amministrare le successioni dei Francesi in Turchia (6).

9. Competenza esclusiva dei consoli per significare ai Francesi gli atti di appello di un suddito locale contro una sentenza resa dall'Autorità Ottomana (7).

10. Competenza esclusiva dei Consoli per designare le navi francesi in caso di requisizione dell'autorità locale (8).

Art. VII. Soli casi previsti per la competenza della Giurisdizione ra gli Europei.

1. Competenza dei Tribunali Ottomani per giudicare gli Europei attori contro un suddito ottomano (9).

2. Competenza esclusiva del Divano imperiale di Costantinopoli per conoscere dei processi eccedenti 4,00 o aspri, nei quali fosse interessato un Europeo (10).

3. Competenza esclusiva dello stesso Divano per rivedere i processi nei quali un Europeo fosse interessato (11).

4. Competenza esclusiva dello stesso Divano per le contestazioni sorgenti sul possesso delle chiese e dei conventi cattolici (12).

5. Competenza delle amministrazioni locali per registrare gli atti e le convenzioni di commercio fra gli Europei e i Turchi (13).

(1) Trattato dell'America con la Turchia del 1830, art. 4; del Belgio del 1838, art. 8; delle Città Anseatiche del 1839, art. 8; regolamento egiziano di SaidPascià del 1857, art. 47, 48, 52.

(2) Trattato dell'Austria con la Turchia del 1718. art. 5.

(3) Capilolazione del 1740; art. 46.

(4) Capitolazione del 1740; art. 52.

(5) Capitolazione del 1740; art. 26. (6) Capitolazione del 1740; art. 22. (7) Capitolazione del 1740; art. 71. (8) Capitolazione del 1740; art. 80. (9) Capitolazione del 1740; art. 26.

(10) Capitolazione del 1740; art: 41, 69.

(11) Capitolazione del 1740; art. 71. (12) Capitolazione del 1740; art. 33. (13) Capitolazione del 1740; art. 23.

CAPO IV.

L'Inghilterra e la Turchia.

Hume scrive ehe fino al secolo XVI i Turchi avevano creduto che l'Inghilterra dipendesse dalla Francia. Sembra questa una opinione errata, giacchè nel primo Trattato franco-turco si riservava al Re d'Inghilterra la facoltà di aderirvi.

Nel 1579 ebbe luogo il primo Trattato di commercio e di amicizia fra l'Inghilterra e la Turchia; venne firmato dalla Regina Elisabetta e da Amurat III e negoziato da William Harburn.

Nel 1606 e nel 1675 Giacomo I e Carlo I ottennero altre Capitolazioni.

L'11 settembre 1675 conchiudevasi una Capitolazione o Trattato di commercio ad Adrianopoli tra Carlo II e Maemetto IV. Erano richiamate e confermate le Capitolazioni precedenti, articolo per articolo. Ai sudditi inglesi venivano estesi i medesimi privilegi accordati ai sudditi francesi, veneziani ed altri.

« The so-called Capitulations and Articles of Peace between Great Britain and the Ottoman Porte date back to avery early period; but they have been augmented and altered at different times, and bear the date of 1675 (1)». Eccone le principali disposizioni:

I. La nazione ed i commercianti inglesi ed i sudditi o commercianti di ogni altra nazione, che sono o verranno sotto la bandiera e la protezione dell'Inghilterra, potranno in ogni tempo sicuramente passare nei nostri mari ed andare e venire in tutta sicurezza e libertà in tutti i siti dei limiti imperiali dei nostri Stati ed in modo che nessuno della nazione, nè i beni e gli effetti di lui riceveranno alcuna molestia o impedimento da qualunque persona (Art. I).

II. Gli ambasciatori (2) d'Inghilterra residenti in Aleppo, Alessandria, Tripoli di Siria o a Tunisi, ad Algeri, a Tripoli di Barberia, a Smirne, nei porti del Cairo o in qualunque altro punto dei nostri Stati potranno stabilire dei consoli come loro piacerà e parimenti deporli e cangiarli e stabilirne altri in loro vece, e nessuno dei nostri ministri potrà opporsi nè rifiutare di accettarli (Art. XIV).

III. In tutte le materie concernenti la legge e la giustizia fra la nazione inglese e qualche altra nazione, nè i giudici nè verun altro

(1) Hertstlet: Treaties betwen Turkey and Great Britain (1875).

(2) Nei siti in cui non eravi ministro francese residente, il console gegerale, in virtù di un diploma o barat del Gran Signore, si era qualificato col titolo di Balissbey o ambasciatore e godeva di tutte le prerogative ed i privilegi corrispondenti (Warden: On consular Establishments p. 182).

dei nostri ministri potranno procedere e pronunziare sentenza in assenza dei loro interpreti (Art. XV).

IV. Sorgendo qualche contestazione fra loro, la decisione sarà interamente lasciata al loro ambasciatore o console, conformemente ai loro diritti ed alle loro leggi, ed i nostri ministri non ne prenderanno cognizione di sorta (Art. XVI).

V. Tutti i privilegi particolari e le capitolazioni accordati per lo passato ai Francesi ed ai Veneziani o a qualche altra nazione cristiana, il cui re fosse stato in pace ed amicizia con la Porta, sono dati ed accordati nella medesima maniera alla nazione inglese (Art. XVIII). VI. È dichiarato nullo ed annullato il primo articolo scritto nelle capitolazioni francesi, secondo cui i commercianti stranieri verrebbero sotto la protezione francese; e ciò per ordine imperiale, stabilendosi che, secondo l'antico costume dei detti commercianti stranieri, essi venissero sempre sotto la bandiera ed il protettorato d'Inghilterra é che non fossero per l'avvenire molestati dall' ambasciatore di Francia (Art. XXXIII) (1).

VII. Avvenendo che alcuni Inglesi o altre persone poste sotto la bandiera inglese commettano qualche omicidio, effusione di sangue o somigliante delitto, o che succeda qualche fatto che abbia attinenza con la legge e con la giustizia, nè i giudici nè gli altri ministri potranno decidere, nè pronunziare sentenza prima che l'ambasciatore o il console siano presenti, per esaminare debitamente il fatto in parola; ma la contestazione sarà sempre esaminata in presenza dell' Ambasciatore o del Console, affinchè niuno sia giudicato, o condannato contro la disposizione della legge e contro le Capitolazioni (2).

Nel tempo in cui la Francia era in relazioni ostili con la Porta a causa della spedizione napoleonica, l'Inghilterra, che relativamente all' Egitto aveva reagito con tutte le forze ai progetti di Bonaparte, conchiuse un Trattato di alleanza col Governo turco nel 1799. Nello stesso anno la Porta diede libertà alle navi inglesi di visitar nel Mar Nero tutti i possedimenti turchi, e l'Inghilterra ebbe il diritto di stabilirvi un Consolato (3), sebbene in base all' art. 36 della Capitolazione del 1675 l'era stato concesso il diritto di mantenere relazioni di commercio per mezzo del Mar Nero. Dopochè le relazioni di amicizia tra l'Inghilterra e la Turchia nel 1807 ebbero subito una interruzione, i due Stati stipularono nel 1809 un nuovo Trattato, che confermava ed ampliava le disposizioni precedenti (4). Anzi tutto esso rinnova la la forza obbligatoria per ambo le Parti a riguardo delle Capitolazioni precedentemente stabilite, specialmente di quella del 1675, poichè esso confermava ad un tempo i diritti dei Consoli inglesi sul terri

(1) Féraud-Giraud: Turisdiction française. T. I. p. 102.
(2) Dumont: Corps diplomatique. T. VIII. part. I. p. 298.

(3) Herstlet: Complete collection of the Treaties and Conventions. T. II. p. 409. (4) Herstlet: Complete collection of the Treaties and Conventions. T. II. p. 370. CONTUZZI

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