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Sotto il nome di Recuperatores s'intendevano le persone scelte da Roma e dallo Stato con cui Roma aveva negoziato. Notevoli sono i trattati, e certo furono i primi in questo genere, che sanzionarono la lega perpetua fra Roma ed il Lazio. Era antico uso delle città latine di nominare dei Recuperatores, perchè questi giudicassero i processi,che non erano del dominio della giurisdizione civile dello Stato. Una delle stipu. lazioni del trattato conchiuso nell'anno 261 u. c. tra Roma e la Confederazione latina contiene la formazione di un tribunale composto di giudici presi nelle due nazioni fra individui delle due nazionalità. Mediante questi trattati venivano dichiarati validi i contratti stipulati tra Romani e Latini, e, in caso di contestazione, giudicavano i Recuperatores.

I Recuperatores dovevano giudicare le dispute fra i sudditi dei due Stati ed anche i disaccordi sopravvenuti fra i due Governi, a riguardo della esecuzione di un trattato; questo a quanto si afferma. D'altronde l'ufficio di questi Giudici sembra troppo vago e mal definito, anche secondo le notizie autentiche. Martens scrive: «Un solo punto non è dubbio circa le loro attribuzioni; ed è che essi erano nominati unicamente per conchiudere trattati » (1).

A noi non sembra che sia stata questa la loro principale funzione o la più accertata. I Recuperatores in vece erano nominati per garantia degl'interessi privati ed erano piuttosto giudici arbitri, che negoziatori di trattati. Per gli stranieri appartenenti agli Stati, coi quali il Popolo romano aveva contratti vincoli di amicizia, questi giudici arbitri erano destinati a vegliare la esecuzione dei contratti garantiti dai trattati medesimi, giacchè la capacità giuridica del peregrino era regolata dalla legge particolare del suo Stato (2). Il tribunale dei Recuperatores doveva giudicare nel paese in cui il contratto era stato conchiuso e non nel paese dell'attore, come erroneamente si è detto (3). Ma alla sua volta, per essere questa legge riconosciuta da Roma, era

(1) Martens: Trattato di Diritto Internazionale. T. I. 15. Pei vantaggi del Processo recuperatorio: Cic. Divin. 17. 56. pro Tull. 10. Gai. IV. 185; cf. Plin. Ep. III. 20; Cic. pro Caec. 10. 28. Lex Manilia. cit. 5. Ed. Venafr. cit. Val Prob. 5. Lex coloniae Genetivae. XCV.

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si vero ex pere(2) Leges peregrinorum sono rammentate da Gai I. 92: grino, cui secundum leges moresque peregrinorum coniuncta est,, ; 193 (Lex Bithynorum) Fragm. Dosith. 12: nisi aliter lege peregrina caveatur Intorno agli áπóλides veggasi Dig. XLVIII. 19. 17. 1. Ulp. XX. 14; cf. Gai. I. 25 e seg. Per la reciprocità di trattamento fra stranieri veggasi Dig. XLIX. 15. 5. 2. Sell: Die recuperatio der Römer. Bonn. 1837. p. 139, e seg.; in senso a lui opposto: Huschke: Gaius. Beiträge zur kritik und zum Verständniss seiner Institutionen. Leipzig. 1855. Tahrb. I. p. 886 e seg. Voigt: Das ius naturale, aequnm et bonum. IV. 136. Karlwa. Der römische Civilprozess zur zeit der Legislationen. cap. v. Die Recuperationproresse; Muller-Iochmus. Geschichte des Völkerrechts. p. 145; Laurent: Historie de l'Humanitè. T. III. p. 29. (3) Accarias; Précis de Droit Romain. F. II. p. 801 uota 1.

mestieri che vi esistesse un trattato speciale col Popolo, di cui faceva parte il peregrino.

Eccone la sanzione: « gli affari dei contratti particolari siano definiti nello spazio di dieci giorni presso quella delle due nazioni, in cui il contratto sarà stato fatto » (1).

L'amministrazione della giustizia pei peregrini, ecco lo scopo di questa istituzione, nelle sue origini; se non che posteriormente la Recuperatio fu trasportata nell' amministrazione della giustizia provinciale (2).

Finalmente l'ufficio dei Recuperatori si estese anche nell'amministrazione della giustizia ordinaria romana (inter cives) (3).

Si trovano altresì impiegati i Recuperatores in una questione fra un Romano ed un socio navale (4).

In ultimo anche nei processi di concussione nelle province (5). Come azioni, sulle quali i Recuperatori giudicavano, son menzionate: l'Actio e l'Interdictum de vi hominibus coactis armatisve ; gl'Interdetti in generale, l'Actio injuriarum, le azioni per un Vadimonium violato o non istabilito. Negl' Interdetti giudicavano in concorrenza del Iudex o dell'Arbiter (6); nell'Actio injuriarum poi e nelle azioni pel Vadimonium accanto al Iudex (7). Entravano nella loro competenza le azioni pretorie per pena contro il Libertus a causa di una « In iu vocatio » non autorizzata (8); un'azione popolare per rimozione di confini (9); le azioni di stato (10). Molte azioni per pene di polizia (11); ed erano anche adibiti nei processi fiscali (12).

(1) Così trovasi in Dion. D' Alic: lib. VI. n. 8.

(2) Civ. Verr. III. 11. 13. 21. 28. 47. 68. III. 58. V. 54. pro Flacc. 20 Gen. Rurica. 21.

(3) Se ne parla in Plauto: Bacchides. III. V. 36:,, Postquam quidem praetor recuperatores dedit

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(4) Liv. XVI. 48. Lex romana tab. Bautinae (Bruns: Fontes 38); 2; cf. Lex Manilia. LV. (ivi 88 e seg.). ed Edictum de aquaeductu Venefr. 65 e seg. (in 114); Cic. pro Caec. 8; cf. Gai. IV. 141,185, 46. Lex rubria. 21. i. f. ( Bruns: Fontes.); 72 Gell. XX. 1 e Cic. de inv. II. 20. cf. Gai. III. 224. Walter. Geschichte des röm. Rechts bis aus Iustinian. 1a ediz. Bonn. 1834, ultima ediz. Bonn. 1860 8. 697 mette questo processo assolutamente nella incertezza. (5) Liv. XLIII. 2. Tacit. Ann. I. 74.

(6) Gai. IV. 141 e 166. Schmidt: De originibus legis actionum. p. 252.

(7) Gai. III. 224; Gell. XX. 1; dubbiosamente Cic. Inv. II. 20. 60. Gai. IV. 185. L. Ru. 21.

(8) Gai. IV. 46.

(9) L. Iul. agraria. Caii Cues. 5.

(10) Svet. Vesp. 3; Dom. 8. cf. Plaut. Rud. V. 1. 2. L. 36. 38. De re iud. (11) L. Collegii fontanorum. Cf. Keller: Der römische Civilprozess; 8. 8; trad. da Filomusi Guelfi ed annotato da Decresc enzio.

(12) Svet. Ner. 17. Plin. Paneg. 36.

Nella giurisdizione provinciale tutte le specie di azioni potevano obbiettivamente essere demandate ai Recuperatori (1).

In una forma speciale presentansi i Recuperatori per singoli atti della giurisdizione volontaria. Così p. e. il Consilium per la caussa manumissionis probanda ex lege Aelia Sentia, il quale nelle Province formavasi di 20 Recuperatori (cives). A questi corrispondevano in Roma 5 Senatori e 5 Equites (2).

La procedura dei Recuperatori nall'amministrazione della giustizia aveva formole più semplici per guadagnare tempo (3).

SEZIONE III.

Pretori.

Nella qualità di giudici arbitri fra i sudditi dei varii Stati, i Recuperatori divennero inutili quando il Praetor Peregrinus fu istituito per occuparsi delle cause, nelle quali erano interessati gli stranieri. I Recuperatores restarono per gli affari tra gli stessi cittadini. Nel Diritto Romano non troviamo quella delineazione dei varii poteri dello Stato, che è una conquista delle società moderne, specialmente tra il potere esecutivo ed il potere giudiziario. I due elementi costitutivi del potere supremo della magistratura in Roma furono l'imperium e la iurisdictio. Sotto i Tarquinii, secondo alcuni, sotto Servio Tullio, secondo altri, la giustizia penale si andò separando dalla civile, e si cominciarono a distinguere due gradi nella procedura contenziosa: il ius ed il iudicium. Il primo stadio della procedura civile, il ius, comprendeva tutti quegli atti, che dovevansi compiere davanti al magistrato supremo (in iure). Questi fu diverso nei diversi tempi, ma fu sempre un magistrato rivestito del potere supremo, dell'imperium cioè e della iurisdictio; quanto a Roma (Urbs), prima i Re, poscia i Consoli, l'interrè, il dittatore, i decemviri legibus scribundis, i tribuni militum consulari potestate e dall'epoca della istituzione della pretura il praetor urbanus ed il praetor peregrinus (4).

Nell'anno 387 u. c. venne istituito il praetor urbanus per provvedere all'amministrazione della giustizia nella città (5).

Il potere del pretore fu una diramazione del potere consolare, con

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(1) Civ. pro Flacc. 20. 48. Div. Ver. 17. Ver. III. 14. 58 e seg. Plaut. Bax II. 3. 36.

(2) Gai. I. 20. 30. Ulp. I. 13. cf. L. 16. De man. vin. L. 1. C. eod.

(3) Cic. pro Ful. 10 e seg. Gai. IV. 185. Plin. Ep. III. 20. af. Cic. Div. Ver.17. 56. Per l'antico riguardo verso i peregrini: Dion. VI. 95. Sen Ep. 106 Schmidt. Me originibus legis actionum. p. 277. Voigt. Das ius naturale. II. § 27 29. (4) Padelletti. Storia del Diritto Romano. Cap. XXV.

(5) Liv. XXXIII. 21. 26. Dig. I. 2. 2. 27.

limitazione alla sola amministrazione della giustizia; il pretore è politicamente subordinato ai consoli; i consoli sono maiores collegae di fronte a lui; ma egli è un terzo membro del collegio consolare, ha la iurisdictio e l'imperium per delegazione del popolo, non dei colleghi; egli, in caso di bisogno, ha pure il comando militare ed il ius agendi cum patribus e cum populo; egli ha il cosiddetto minus imperium, in quanto che non può intercedere contro le disposizioni dei consoli, nè può nominare il dittatore.

Verso l'anno 507 o 512 u. c. venne istituito il praetor peregrinus. per l'amministrazione della giustizia fra gli stranieri.

Quod multa turba etiam peregrinorum in civitate veniret, creatus est et alius praetor, qui peregrinus appellatus est, ab eo quod plerumque inter peregrinos ius dicebat (1) ».

Laonde il praetor urbanus fu designato come qui inter cives ius dicit (2); ma praetor urbanus fu la primitiva designazione.

Il praetor peregrinus venne denominato praetor qui inter peregrinos ius dicit; anzi questa fu la sua primitiva designazione. Non fu che sotto l'Impero che vennero le altre denominazioni di praetor peregrinus et praetor qui inter cives et peregrinos ius dicit (3).

Il praetor urbanus ha sempre sul praetor peregrinus la precedenza, politicamente parlando, in ordine di dignità.

Il Praetor peregrinus venne istituito per l'amministrazione della giu stizia agli stranieri; ma non ha nulla di comune coi Consoli odierni, il Praetor peregrinus era scelto dalla stessa repubblica di Roma, nell'ordine dei Senatori, dei Cavalieri o dei Cittadini,

Il Console odierno è nominato dallo Stato straniero ed inviato sul territorio di un altro Stato, o è cittadino dello Stato in cui deve esercitare le sue funzioni, ma sempre è nominato dallo Stato straniero, in nome del quale tiene l'onorifico mandato. Vi è questo solo di comune, che le controversie tra forestieri sono sottratte alla giurisdizione comune e sottopostè ad una giurisdizione speciale (4).

Una differenza rilevante è che il praetor peregrinus era lo stesso sempre per tutti gli stranieri a qualunque paese essi appartenessero; laddove i Consoli odierni sono diversi secondo le diverse Nazioni; ogni Console assume la protezione dei suoi nazionali; salvo per eccezione e temporaneamente un Console assume la protezione degl'interessi di sudditi di uno Stato amico, appositamente interessato per quest'ultimo.

(1) L. 20. de orig. iur.

(2) Liv. VI. 42. Pomp. in Dig. I. 2. 2. 27.

(3) Liv. Ep. 19. Pomp. in Dig. I. 2. 2. 28; ed anche Liv. XXII. 35. XXXIII. 36. T. XLV. 12. 16. cf. XLI. 21. XLII. 10. 31. X. 22. Gell. X. 6. Cic. De leg. III. 3. Fest. 5. v. saramentum. Lex Rubr. I. 24. 34.

(4) Steck. Essai sur les Consuls. Sect. III. p. 12. Dalloz: Repertoire de iurisprudence. Consuls. 1. n. 2.

Ma la differenza più notevole è circa il Diritto, che applicava il praetor peregrinus'e la Legislazione che applica il Console odierno. In Roma i cittadini sono sottoposti al Ius Civile, che è proprio di Roma (1).

Ma al di sopra di questo Diritto formolato da Roma pei cittadini romani vi è un Diritto comune a tutti i popoli, del quale il Diritto civile, proprio della Città, non è che una emanazione (2). Ebbene questo Diritto il praetor peregrinus deve applicare nell'esercizio delle sue funzioni. Il console odierno per contrario garantisce ai suoi nazionali in territorio straniero il beneficio della loro Legislazione nazionale. Tranne dunque un solo punto di comune, sono molte e troppo rilevanti le differenze, che esistono fra il Praetor peregrinus ed il Console odierno; e ciò ad onta della identità delle due istituzioni ammessa da qualche scrittore (3)

Il praetor peregrinus ha molte analogie coi Conservatori, che esistono in molti Paesi, ed ai quali è attribuito, esclusivamente ai Magistrati territoriali, il diritto di giudicare gli stranieri secondo le loro leggi o i principii del diritto delle genti, ma che sono scelti ed istituiti dai Sovrani del luogo, in cui esercitano le loro funzioni (4).

Le funzioni dei Pretori variarono di molto. La giurisdizione pretoria fu sotto l'Impero di molto limitata; e la cura urbis e l'ordinamento dei pubblici giuochi divennero una delle attribuzioni principali dell'ufficio (5). Il Pretore peregrino spari dopo Caracalla, ma già per una disposizione della Lex Iulia iudiciorum privatorum le parti consenzienti potevano, indipendentemente dal loro stato personale, adire o l'uno o l'altro di quei magistrati (6). Quando la cittadinanza romana si estendeva ai sudditi di tutto l'Impero, non vi era più bisogno di una Magistratura speciale per gli stranieri. Sorsero in vece pretori

(1) Quod quisque populus ipse sibi constituit, id ipsius proprium civitatis · est, vocaturque ius civile, quasi ius proprium ipsius civitatis. (Inst. . I. lib. I.tit. I. de iust. et iure).

(2) Jus civile est quod neque in totum a naturali vel gentium recedit, nec per omnia ei servit; itaque cum aliquid addimus vel detrahimus iuri communi, jus propium, id est civile efficimus. Quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes peraeque custoditur, vocaturque jus gentium, quasi quo jure omnes gentes utuntur, L. 6. e 9. D. Lib. I. tit. I. de just et jure.

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(3) Bouchaud: Théorie des traités de commerce. Ch. VI. p. 138. Reiz. not. ad dissert. Mylii de Praetore peregrinus. p. 1082. nota 1. Excurs. ad Theophilum. II. (4) Pardessus: Collection etc. T. I. Ch. III. p. 82. Marquardus. De iure mercatorum. Parte III. Cap. VI. n. 38. Cap. XI. n. 66. Miltitz: Manuel des Consuls. T. I. Liv. I. Ch. II. Sect. IV. Si può consultare: Calvi: Lexicon. v. Praetor peregrinus. Così pure Funck: Neues Real. Schullexicon. T. IV. p. 709. (5) Dio Cass. LIII. 2. LIV. 2. LV. 8.

(6) Dig. V. 1, 2, 1.

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