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del vivere civile. La civiltà li stabilisce; ma essi, funzionando, diventano istrumento di civiltà ancora più grande. Cosi è avvenuta della istituzione dei Consolati.

Sorti dallo sviluppo dei rapporti commerciali fra i popoli, favorirono immensamente lo sviluppo ulteriore e l'incremento di tali relazioni. Verso la fine del secolo XVI ed il principio del secolo XVII, tutti i Popoli commercianti di Europa stabilirono successivamente gli uni nei territorii rispettivi degli altri i Consolati, dietro la stipulazione di appositi trattati internazionali, per riconoscersi reciprocamente l'esercizio di tale diritto. Se non che nel nuovo periodo di sua storica evoluzione, la istituzione dei Consolati si trovò in mezzo ad una completa trasformazione che subirono non solamente le relazionì internazionali, ma altresi le istituzioni politiche e l'ordinamento legislativo degli Stati moderni.

Alla fine del Medio Evo sulle Municipalità si erano impiantati i Principati. In Europa consolidavasi da per tutto il principio monarchico, che conquistava sulla feudalità le piccole sovranità locali, assorbendo .così molte esistenze particolari per formarne un solo Stato, uno Stato grande, forte, con tendenza a divenire gradatamente uno Stato nazionale. E col regime monarchico prendeva solide basi il sistema della territorialità nella pratica applicazione della Legge. Anche gli stranieri dovevano sottoporsi alle Leggi ed ai Tribunali locali. Il potere giurisdizionale dei Consoli era in contradizione con questo sistema giuridico, che si stabiliva nei varii Paesi. Sicchè creandosi negli Stati i Giudici speciali pel Commercio, qualche volta, com'ebbe luogo in Francia, sotto il nome anche di Consoli, si aveva cura d'incaricarli egualmente della protezione del commercio straniero nei limiti compatibili col rispetto alla Sovranità del luogo. Mano mano si venivano a stabilire le Legazioni permanenti fra gli Stati; e gli stranieri, massime nelle Città principali, trovavano un appoggio nell' esercizio dei loro diritti e nella protezione dei loro interessi. Non restava che provvedere agl'interessi locali del commercio straniero mediante l'impiego di agenti incaricati della loro difesa presso le Autorità del luogo. Così la istituzione dei Consoli con funzioni di Giudici del Medio Evo si trovò nell'epoca moderna trasformata in quella di semplici Agenti incaricati di una missione protettrice e di certe attribuzioni di polizia sui loro nazionali. La nomina dei Consoli all'estero divenne un'attribuzione del Principe. I Consoli erano persone inviate dagli Stati indipendenti o dalle Città libere nei porti marittimi o nelle città vicine ai porti marittimi nei Paesi stranieri, allo scopo di proteggere il commercio nazionale all'estero, sopratutto in caso di naufragio, e di vegliare agl'interessi ed ai privilegi nazionali su territorio straniero, a tutelare gli interessi privati dei commercianti con certe attribuzioni di polizia sui loro nazionali. I Consoli perdevano d' importanza per un certo aspetto, ma ne acquistavano sotto un aspetto diverso. La facoltà tenuta da parecchie Città di scegliere gli agenti commerciali delle loro

fattorie ed i Giudici-Consoli incaricati di rendervi la giustizia era stata revindicata dagli Stati come un diritto inerente alla Sovranità; l'ufficio dei Consoli s'ingrandiva, si trasformava; cessando di essere i semplici delegati d'un gruppo più o meno considerevole di commercianti, questi agenti divennero i rappresentanti diretti del Paese al quale essi appartenevano; in altri termini la loro autorità rivesti un carattere ad un tempo più regolare, più legittimo e più solenne.

Questa trasformazione si trovò preparata nel secolo XVII, all'epoca del trattato di Westfalia (1648). Il Medio Evo era passato nell'urto di due forze colossali: l'Impero ed il Papato; queste due forze rivali avevano retto i destini del mondo civile, lasciando una eredità, che i tempi nuovi non potevano accettare. Carlo V ed Alessandro VI chiudevano un'èra, il cui contenuto era già esaurito nella storia del pensiero umano: l'idea della dominazione universale, dell'accentramento assoluto di tutti gli Stati sotto una sola corona era esautorata, ma volle riapparire e tentare l'ultima prova, ma s'infranse all'urto della riscossa, che venne a ripercuotersi in tutta Europa. Fu quello un momento solenne nello sviluppo dello spirito umano, un momento importantissimo, che segnava la fine d'una civiltà morente ed il prodromo di una civiltà nuova; ed era una civiltà, che s'inaugurava vergine, vigorosa, armata di tutti i nuovi impulsi, che avevano per lungo tempo operato un lavorio latente, ma continuo nella coscienza. Ed è appunto la coscienza che si desta dapprima; l'emancipazione dello spirito umano da quell'accentramento, che lo aveva tenuto inceppato in tutto il Medio Evo, avviene prima di dentro e poscia si esplica di fuori. L'accentramento del Medio Evo era stato religioso e politico; il risveglio della coscienza doveva anch'esso avvenire in questo doppio senso; laonde contro l'elemento unitario dovevano destarsi il credente ed il cittadino. Ecco i due grandi fenomeni, con cui si apre il nuovo periodo nella storia delle relazioni internazionali: la Riforma e la Guerra dei Trent'anni; questi sono due avvenimenti, che prodotti e generati dalla medesima forza, il risveglio della coscienza, denno entrambi considerarsi da un medesimo punto di vista; sono due avvenimenti, che allo sguardo indagatore del Filosofo e dello Scrittore politico non ponno sfuggire in questa loro correlazione; sono due avvenimenti, che denno considerarsi come punto di partenza da chi voglia tentare una storia della Politica estera nei tempi moderni, da chi voglia cercare nelle origini la storia del presente, da chi infine voglia convincersi che l'assetto territoriale e politico degli Stati odierni non è un prodotto del caso, ma è piuttosto effetto della naturale evoluzione di una Legge storica, che oggi si è affermata nel suo contenuto, ma che attende ancora una ulteriore sanzione nel mondo politico. Si può dire che un vero sistema di politica estera sia stato generato da quei due avvenimenti, essendochè il Medio-Evo era trascorso coll' idea fissa della Monarchia universale; quindi se si erano gittate le prime basi di un sistema politico, questo non si era potuto attuare, perchè era mancata

la condizione indispensabile per un sistema di relazioni internazionali: la coscienza della esistenza di una pluralità di Stati, la convinzione che questi Stati debbono coesistere, Ebbene l'ultimo risultato di quei due avvenimenti storici fu appunto questo; fu il trattato di Westfalia, in cui si affermò il nuovo principio della libertà e della coesistenza degli Stati nel sodalizio internazionale europeo. I diversi Stati di Europa si erano costituiti; le Legazioni permanenti ebbero la solenne sanzione di un Congresso generale degli Stati; e niuno parlò più d'allora di attribuzioni diplomatiche nell' ufficio dei Consoli; essi non ebbero più nemmeno le attribuzioni di Giudici. La Monarchia assoluta compieva allora la sua Rivoluzione accentratrice. Era quella l'epoca del forte concentramento dell'autorità monarchica, che deprimendo gli ordini feudali e le franchigie cittadinesche deprimeva contemporaneamente le preminenze feudali. Si opprimevano i Municipii a vantaggio dello Stato, s'impinguava il patrimonio dei Principi, ma si abbatteva il predominio dei grandi Signori infeudati nei loro abusi; si distruggevano le garantie politiche dei secoli antecedenti, ma si faceva altresì la guerra ai privilegi di ogni sorta. L'Autorità regia fortificavasi di giorno in giorno raccogliendo nelle mani dei Principi tutti i mezzi d'influenza e d'azione, che precedentemente erano stati posseduti e sfruttati dai Signori nelle singole Città.

Era una rivoluzione monarchica, che distruggeva i parlamenti, le corti generali, gli stati ed altre istituzioni di tal fatta; ma era sempre rivoluzione, era un movimento, che schiudeva un periodo di riforme a grandi tratti nella storia del Diritto Pubblico e nella evoluzione della vita politica dei Popoli. Era violenza per abbattere il passato in contraddizione dei tempi nuovi, non tirannia per ostacolare il progresso con reazione a favore del passato. In forza di questo sistema di Governo, Carlo V morendo lasciò scritto nelle sue famose Memorie a suo figlio Filippo Questo Stato per grazia di Dio è uno dei più assoluti che vi abbia al mondo; è vero che nei Regni di Valenza e di Aragona si tengono Corti; ma, dopo che sono state moderate con una guerra giustissima, esse non sono di grande considerazione.

E Luigi XIV, superbo sul suo trono, potè esclamare: « L'État c'est moi». Ma, sotto i colpi spietati dell'autorità regia assorbente, che si rivelava come una specie di dittatura agevole e tacitamente consentita dall'universale, la vecchia macchina del Medio-Evo ruinava tutta, abbattendosi insieme ai privilegi dei Municipii e Consorterie di ogni genere le gerarchie feudali e le Giurisdizioni speciali; in quel livellamento generale, sotto la suprema autorità monarchica, si disfacevano anche i puntelli del trono, si spuntavano le armi della tirannide, si dava l'esempio della guerra ad oltranza agli abusi del passato; in quella crescente parità ed eguaglianza di ordini nel colmo della regia albagia si sollevava con salutari riforme amministrative la moltitudine, le si toglievano gli ostacoli per emanciparsi e rompere i vincoli, oramai dichiarati inutili, di tutte le gerarchie fra lo Stato ed il Popolo,

si maturava insomma la Rivoluzione politica come necessaria conseguenza del completamento della Rivoluzione amministrativa. La Monarchia assoluta cessando di essere feudale doveva divenire rappresentativa; e tale veramente divenne. Ebbene in tutte queste fasi che per secoli subì l'ordinamento interno dello Stato, l'Amministrazione della Giustizia in materia civile e penale fu riconosciuta come prima fra gli attributi di Sovranità. Ed il Diritto Pubblico odierno si è basato su questo principio, nei vari spostamenti che ha subito la base della Sovranità attraverso le vicende politiche dei varii Paesi. E sempre nell'ambito del territorio dello Stato che la Giustizia si amministra; è sempre il territorio dello Stato la sfera d'azione del Potere giudiziario. La Giurisdizione è così inerente alla indipendenza dello Stato ed alla Sovranità di ciascun Popolo, che non si ammette delegazione oltre i limiti segnati dalla costituzione politica di ciascuno Stato, nè esercizio oltre le frontiere di ciascun Paese. Il Principio di Nazionalità trionfato ai giorni nostri nell'assetto politico degli Stati non ha servito, che a ribadire questo principio fondamentale di Diritto Pubblico. Il sodalizio internazionale poggia sul mutuo rispetto per parte degli Stati di questo principio, secondo il quale il Potere Giudiziario dello Stato ha il territorio stesso dello Stato come limite della sua autorità. Laonde le autorità consolari non potrebbero, senza offendere questo principio, pretendere di esercitare la Giurisdizione o in materia civile o in materia penale sui loro nazionali nei siti in cui compiono le loro funzioni. I Consoli non sono più nè Diplomatici nè Giudici. Ecco la trasformazione che ha subita la istituzione dei Consoli nell'Epoca moderna. I Consoli dovettero necessariamente essere spogliati del loro carattere di Giudici come avevano perduto quello di agenti o di fattori dei loro nazionali, e chiamati esclusivamente a vegliare come agenti ufficiali del loroGoverno sugl'interessi generali del commercio marittimo della loro Patria. Ecco la vera e sola missione dei Consoli nei tempi odierni nei Paesi di Europa e di America. E diciamo nei Paesi di Europa e di America, perchè in Oriente la istituzione dei Consolati ha mantenuto un carattere tutto speciale, come studieremo, avendo la detta istituzione conservato speciali prerogative di ordine diplomatico e l'esercizio di attribuzioni giudiziarie tanto nel civile che nel penale. A principibus alienis in Provincias seu oras Maritimas alterius Principis missi ad ibi residendum, regendum, protegendumque subditos suos ibi existentes, eorumque res et negotia, nec non ad cognoscendum et judicandum eorum causas, licet possint omne auxilium et protectionem eis praestare, quia haec non sunt actus jurisdictionis; nullam tamen possunt exercere jurisdictionem, nisi accedat consensus Principis illius loci, in quo ipsi residere debent » (1).

(1) Casaregis: Discursus legales de commercio. T. II. p. 174. Pillimore: International Law. T. II. p. 259. The Journal of Jurisprudence and scottish Law Magazine, 1875. p. 257.

CONTUZZI

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Le attribuzioni dei Consoli variano secondo le differenze che assume il Diritto Convenzione fra i diversi Stati, ma, nella cerchia degli Stati, che vivono nell' ambito della coltura cristiana, tali differenze sono nei dettagli, imperocchè nelle linee generali la istituzione dei Consoli si presenta con una fisionomia identica; e, ad onta delle variazioni dei diversi trattati e delle leggi speciali, si può presentare come in una sintesi tutto il complesso dei poteri deferiti ai Consoli nei tempi odierni.

Secondo lo scopo principale del loro stabilimento, nell'epoca moderna, i Consoli, inviati da uno Stato nelle principali città di Stati stranieri, sono incaricati di sorvegliare all'estero la esecuzione dei Trattati e delle Convenzioni esistenti fra il loro Governo e quello presso cui risiedono, ma nei limiti dei loro poteri, senza entrare nelle incombenze politiche proprie degli Agenti diplomatici, di proteggere e di assistere i negozianti ed i marinai della loro nazione, di mantenere i loro diritti e privilegi, di vegliare alla esecuzione delle Ordinanze relative al commercio ed alla navigazione, in fine di informare il proprio Governo dei progressi, della decadenza e delle vicende diverse del commercio, e d'indicargli la direzione che può convenire di dare alle speculazioni nazionali nel paese di loro residenza. I Consoli devono sviluppare nelle Relazioni, che essi inviano al loro Goyerno, i mezzi che loro sembrano più adatti a procurare al commercio ed alla navigazione del proprio Paese i vantaggi e la espansione di cui essi sono capaci.

Provvedono a togliere le difficoltà che sorgono in occasione del commercio, della navigazione nei fatti, in cui si trovino interessati i loro nazionali. Hanno un diritto di vigilanza e di protezione sulle navi mercantili nazionali e sulla merce caricata a bordo. Praticano tntti gli atti necessarii pel ricupero, per la custodia e conservazione delle successioni d'interesse dei propri connazionali, e, secondo le leggi vigenti nel Paese di loro residenza ed i trattati speciali, vigilano alla liquidazione della successione e alla consegna della medesima agli eredi o ai loro mandatarii. Fanno l'ufficio d'interpreti,

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Kent:

Twiss: Law of Nations in time of peace p. 246-316. Warden: Treatise on consuls - Mirus: Gesandtschaftsrecht. 375, 376. Vattel: Le droit des gens. Liv. 2. ch. 2. §. 34 — Bynkershoek: De foro competente Legatorum. Lib. 6- cap. 10 - Neumann: Handbuch des consularwens · Borel: Fonctions des Consuls Laferrière: Cours de droit public et administratif. T. I. p. 317 e seg. Cussy: Phases et causes celébres du droit maritime des nations. p. 37 e seg. Martens: Guide diplomatique. §. 68. Commentaries on American Law. T. I. §. 41. Dalloz: Répertoire méthodique et alphabétique de legislation... de droit des gens et de droit public. V. Consuls §. 1 Vergé: Précis de Martens. T. I. p. 382-387 Mensch: Manuel pratique du Consulat. Part. I. ch. 1- Calvo: Droit international. T. I. Liv. X. sect. III. Fiore: Trattato di Diritto Internazionale Pubblico. Vol. III. Lib. VI. Cap. IX.

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