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Eccellmo Signor Presidente

Dedico all'Istituto di Diritto Internazionale la presente Opera « La Istituzione dei Consolati ed il Diritto Internazionale Europeo nella sua applicabilità in Oriente», perchè l'Istituto ha fatto e continua a fare di quest'argomento un tema delle sue investigazioni. E presento la detta Opera a Voi, perchè, Presidente anziano dell'Istituto, avete l'autorità necessaria a far gradire dal nobile Consesso questa debole contribuzione dei miei Studii all'importante Problema.

Una Riforma è urgente nel sistema di relazioni internazionali dei Popoli di Europa e di America coi Paesi dell'Oriente. Voi, che, dieci anni or sono, contribuiste a menare innanzi la Riforma Giudiziaria per l'Egitto, come Relatore alla Camera dei Deputati del relativo Progetto di Legge, Voi, che, come Ministro degli Affari Esteri del Regno, con alto intelletto di Uomo di Stato, avete spinta l'Italia a concorrere con le più grandi Polenze del Mondo Occidentale a civilizzare l'Oriente, Voi solo potete autorevolmente iniziare appo i Governi interessati un movimento favorevole a tradurre nella pratica una riforma preparata nel terreno scientifico.

Gradite l'omaggio della mia devozione, Voi e gl' insigni Scienziati, che compongono l'Istituto.

Napoli 15 Luglio 1885.

A. S. E.

P. S. MANCINI

Presidente dell'Istituto di Diritto Internazionale

Devotissimo

Francesco Contuzzi

LIBRO PRIMO

Le prime tracce della Giurisdizione per gli stranieri nell' Epoca antica

CAPO I.

Egitto.

Gli antichi Egiziani avevano costumi crudeli contro gli stranieri. La Teocrazia reclamava questi duri trattamenti. Uno straniero approdando alle foci del Nilo doveva giurare che vi era stato costretto dalla necessità, e doveva partire per Canopo immediatamente, o, in caso di venti contrarii, portare altrove le sue merci.

Il Re Meta sopraffece il potere sacerdotale. Gli stranieri vi ebbero migliore accoglienza. E, fra tutti i popoli dell'antichità, presso gli Egiziani si trovano le prime orme di una istituzione protettrice del commercio e della navigazione degli stranieri.

I Fenicii ebbero stabili fattorie in Egitto, sotto il regno di Proteo (1294-1244 a. C.); ebbero la concessione di tenere un quartiere nella città di Menfi; colà esistevano tempii speciali, in cui i commercianti, secondo la loro legge nazionale, rendevano gli onori alla divinità (1). Il Re Amasis (579-526 a. C.) concesse ai Greci di praticare il commercio marittimo con l'Egitto; un porto franco fu istituito a Naucratis da sette città greche; esse avevano il diritto di scegliere fra i propri nazionali e d'istituire Magistrati investiti delle attribuzioni di giudicare i propri nazionali secondo le loro leggi speciali. Lo stesso Re fece leggi pei casi di naufragio (2). Questo comptoir appellavasi campo « στρατόπεδον ».

Però queste garantie non si estendevano oltre il diritto del mare.

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(1) Erod. Storie. II. 112; Movers: Die Phoenizer. III, p. 85, 3114 e seg. (2) Erod. Storie. II. 179; Heeren: Ideen über der Verkehr der Völker ecc. T. 11. sez. II. cap. IV; Miltitz: Manuel des Consuls. T. I, chap. II, sect. I; Esperson: Diritto Diplomatico. T. II. Tit. I; Pierantoni: Trattato di Diritto Internazionale T. I. p. 119.

CAPO II.

Fenicii, Tirii e Cartaginesi.

Parlando di questi Popoli, gli storici ci hanno tramandate usanze crudeli a riguardo degli stranieri, giacchè essi trattavano con eguale crudeltà rivali e nemici e non rispettavano nei loro rapporti con gli altri popoli marittimi altra legge, che la forza (1).

Se non che, immezzo a tanti usi violenti, rinveniamo qualcosa di rilevante per ciò che riguarda l'argomento dei nostri studii.

Ciò, che il mare orientale, fu per gli Arabi, fu il Mediterraneo pei Fenicii (2). Le carovane traversavano l'Asia lungo tempo prima che i Tirii, primitivamente stabiliti in un'isola situata alle foci dell' Eufrate; avanzandosi di là verso la plaga orientale del Mar Rosso, venivano a fissarsi sul littorale del Mediterraneo ove fondarono la terza Tiro: «Foenices condidere Tyrum in mari, propter merces, primi mortalium negociatores in marinà aleâ » (3).

Da che ebbero colonizzato le vicinanze del Libano, montagna ricca in legno di costruzione, essi divennero ben presto i possessori del dominio del mare (4).

La forza di Tiro, disse il Profeta, risiede principalmente nella scienza dei suoi Magistrati e nella saggezza delle istituzioni che regolano i suoi armatori (5).

Però si è detto che i Fenicii questa saggezza e queste leggi le mantenessero nei loro rapporti reciproci senza usarle con gli stranieri. Sembra per lo meno esagerata tale accusa. Non avrebbero potuto creare e mantenere un vasto sistema di scambi e di vendite con tutti i popoli senza usare verso loro i dovuti riguardi per conservare i necessari rapporti di amicizia. È certo che essi non ammettevano i commercianti nei loro porti. Gli Scrittori antichi ci hanno parlato delle loro politiche istituzioni, delle loro ricchezze, lasciandoci nell'ignoranza sulle leggi relative al loro commercio (6). I Fenicii in segnando la navigazione ai popoli primitivi civilizzati, loro servirono di modello in fatto di polizia marittima, di traffici, di negoziazioni commerciali e di tutto ciò che vi si riferisce. Furono anche i maestri dei Lidii e dei Cretesi, che esercitarono ciò che si addimanda l'im

(1) Arist. de Mirab. I, op. p. 1711; Strabone, XVII. p. 802. Miltiz. Op. cit. T. I. Chap. II. Sect. II.

(2) Savary: Dictionnaire du commerce. Préface.

(3) Pomponius Sabinus: Lib. I. Aeneid:

(4) Strab. Lib. I, p. 42; lib. XVII. p. 766; Gassellin: Géogr. analys. des Graecos. p. 27, 28, 113; Dionigi d'Alic. De Poenis.

(5) Ezechiel. cap. XVII.

(6) Erod. Istorie, II,, p. 179; Diod. Sic. I, 567; Pastoret: Histoire de la lé- ̧ gislation etc. T. I, p. 71, 72 e III.

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